Morte della parte e interruzione del processo non bastando dichiarazione del difensore (TAR Marche n. 351 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decesso di una parte costituita non determina l’interruzione del processo in assenza di una dichiarazione del difensore della parte colpita dall’evento interruttivo specificamente volta a conseguirne l’effetto, ai sensi degli art. 300 cod. proc. civ. e art. 79 cod. proc. amm.. Non rilevano né la dichiarazione o la produzione del certificato di morte ad opera della parte non colpita, né l’allegazione del difensore effettuata per uno scopo diverso. La sospensione cautelare dal servizio non impugnata nel termine di decadenza è irricevibile, oltre che inammissibile se non specificamente gravata. Il ricorso per motivi aggiunti che si limiti al mero rinvio per relationem alle censure del ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, impugna davanti al TAR Marche il provvedimento del Capo della Polizia con cui gli è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi. Il procedimento trae origine da un esame tossicologico che aveva evidenziato la positività per metaboliti urinari della cocaina, accertamento confermato da successive analisi in GCMS. L’interessato deduce che la positività sarebbe riconducibile a un farmaco somministratogli in occasione di un intervento odontoiatrico, tesi smentita dalla consulenza dell’Istituto di Medicina Legale.

Con motivi aggiunti il ricorrente impugna l’atto del 1° febbraio 2008, con cui è stato corretto un errore di calcolo nella determinazione della durata della sospensione. Si costituisce il Ministero dell’Interno, che eccepisce l’intervenuto decesso del ricorrente al fine di ottenere l’interruzione del processo. La causa giunge in decisione all’udienza pubblica del 9 aprile 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione pregiudiziale dell’interruzione del processo per morte della parte. L’eccezione dell’Amministrazione non è accolta: manca la dichiarazione del legale della parte costituita colpita dall’evento, specificamente volta a ottenere l’effetto interruttivo previsto dagli art. 300 cod. proc. civ. e art. 79 cod. proc. amm.. Non assume rilievo, in senso contrario, la produzione del certificato di morte ad opera della parte non colpita, richiamandosi sul punto un indirizzo consolidato (Cons. Stato sez. VII, 4 settembre 2024, n. 7381; sez. II, 12 aprile 2021, n. 2915; sez. VI, 24 marzo 2014, n. 1409).

Nel merito, la doglianza sulla sospensione cautelare è dichiarata irricevibile per tardività della notificazione del gravame rispetto all’atto. È altresì inammissibile, non essendo l’atto specificamente impugnato e risultando già oggetto di separata impugnazione definita in appello.

Quanto all’incompetenza del Consiglio provinciale di disciplina, il TAR osserva che il criterio va riferito alla data di avvio del procedimento, anteriore al trasferimento dell’interessato, con richiamo a TAR Sicilia, Catania, sez. III, 2 aprile 2008 n. 596. Le censure sull’eccesso di potere sono respinte: gli accertamenti del Centro sanitario ministeriale hanno escluso l’interferenza dei farmaci asseritamente assunti, e nessuna prova dimostra l’effettiva assunzione degli stessi. Le dedotte contraddizioni tra i diversi esami non sussistono, essendo le analisi collocate in tempi molto diversi.

Le doglianze procedurali sono parimenti infondate. L’Amministrazione era tenuta ad adottare il provvedimento alla luce degli accertamenti tecnici, non irragionevole né sproporzionato in ragione del ramo di appartenenza (Cons. Stato, sez. IV, 1° febbraio 2017, n. 413) e dell’ampio potere discrezionale nella valutazione delle ipotesi disciplinari. La ricusazione del funzionario istruttore non trova spazio nell’art. 149 del d.P.R. n. 3/1957. Quanto alla mancata difesa tecnica in sede disciplinare, il Collegio richiama la Corte costituzionale, sentenza n. 182/2008. Il ricorso per motivi aggiunti è infine inammissibile per mero rinvio per relationem. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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