Finanziamenti spettacolo dal vivo, carenza del progetto e fumus per esclusione (TAR Puglia n. 277 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure valutative a sportello per l’assegnazione di contributi pubblici, il requisito del fumus boni iuris ai fini della sospensione cautelare non è integrato quando il progetto sia stato escluso per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità e la contestazione dei punteggi non sia idonea a inficiare la legittimità dell’esclusione. La motivazione del provvedimento di non ammissione è sufficiente laddove i criteri di valutazione siano stati preventivamente predeterminati dall’Avviso e l’iter logico-giuridico seguito dalla Commissione sia esternato, sia pure in forma succinta. L’attribuzione di un punteggio pari a zero per un criterio di valutazione non è manifestamente illogica quando la proposta risulti obiettivamente carente rispetto ai presupposti richiesti dalla lex specialis per l’assegnazione di un punteggio differenziato.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava gli atti della Regione Puglia che, all’esito di una procedura valutativa a sportello per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo per il triennio 2025-2027, avevano confermato la non ammissione a finanziamento del proprio progetto “Estensioni Music & Light Festival”, cui era stato attribuito un punteggio complessivo di 18/100, inferiore alla soglia minima di ammissibilità di 50 punti. La ricorrente contestava in particolare l’attribuzione di zero punti per il criterio della “rilevanza territoriale” e per quello della “Qualità economico-finanziaria”, deducendo un deficit motivazionale dei provvedimenti e l’illegittimità dei punteggi assegnati.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente escluso la sussistenza del lamentato deficit motivazionale, rilevando che l’Amministrazione aveva preventivamente predeterminato i criteri di valutazione nell’Avviso pubblico e che la Commissione aveva esternato, sia pure in modo succinto, l’iter logico-giuridico seguito, come emergeva dai verbali richiamati nelle determinazioni impugnate.

Quanto alla contestazione dei punteggi, il Collegio ha osservato che la ricorrente, pur essendo richiesta una soglia minima di 50 punti, aveva ottenuto soltanto 18 punti. Da ciò ha tratto la conseguenza che, anche a prescindere dalla fondatezza delle censure relative ad altri criteri, l’attribuzione di 0 punti per il criterio “rilevanza territoriale” appariva legittima: la proposta risultava, infatti, obiettivamente carente nella descrizione del partenariato e della sua rilevanza nazionale o internazionale, presupposto richiesto dall’Avviso per l’assegnazione di un punteggio diverso da zero.

Parimenti legittimo è stato ritenuto il punteggio di 0/20 attribuito per il criterio della Qualità economico-finanziaria, tenuto conto che la ricorrente aveva dichiarato risorse proprie per soli € 1.500,00 annui, con un apporto prossimo allo zero per cento, come rilevato dalla Commissione. Tali carenze sono state considerate di per sé sufficienti a sorreggere la legittimità dell’esclusione dal finanziamento.

In conclusione, il Collegio, a un sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito dal necessario fumus boni iuris e ha respinto l’istanza di sospensione, compensando le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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