Ottemperanza per la carta docente: il TAR Basilicata ordina il pagamento e nomina commissario (TAR Basilicata n. 33 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce violazione dell’obbligo di conformazione al giudicato l’inerzia dell’amministrazione che, senza addurre ragioni ostative, non esegua una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme determinate. Il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di esatta esecuzione del titolo, assegnando un termine per provvedere e nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, non risultando iniqua rispetto alla natura del credito.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Potenza, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’accredito sulla carta elettronica del docente dell’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi € 2.500,00. La sentenza, notificata al Ministero in data 24 aprile 2025, non era stata eseguita dall’amministrazione.
La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, n. 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione, la condanna al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che l’inerzia dell’amministrazione intimata configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario.
Il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme spettanti alla ricorrente, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, o funzionario delegato, con compenso determinato in € 300,00 a carico dell’amministrazione, per il compimento degli atti necessari all’esecuzione. In tal modo la nomina del commissario costituisce una misura immediata e non meramente eventuale, idonea a garantire l’effettività della tutela.
Quanto alla penalità di mora, il TAR ha disposto la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo, ritenendo tale misura non iniqua in relazione alla natura del credito azionato.
Il Ministero è stato infine condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate forfettariamente in € 1.000,00, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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