L’annullamento in autotutela della SCIA non richiede l’esternazione di un interesse pubblico ulteriore in caso di falsa rappresentazione (TAR Puglia n. 798 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività non è un provvedimento tacito ma un atto privatistico con funzione informativa; decorso il termine per l’esercizio dei poteri conformativi, inibitori e repressivi ex art. 19, commi 3 e 4, l. n. 241/1990, l’amministrazione può comunque intervenire in autotutela in presenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies. La nozione di falsa rappresentazione dei fatti rilevante ex art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 è autonoma rispetto alla falsità penalistica e comprende la condotta del privato che alteri i dati di fatto rilevanti, anche solo con colpa grave. Nei casi di falsa rappresentazione l’interesse pubblico al ripristino della legalità è in re ipsa e non richiede un’onere motivazionale rafforzato né una comparazione con l’affidamento del privato, che non è tutelabile.
Il Fatto
Una proprietaria di un terreno nel Comune di Salve presentava una SCIA per una variante in corso d’opera al permesso di costruire del 2021. L’amministrazione comunale, dopo la ricezione di una nota del Nucleo Carabinieri Forestale, avviava il procedimento di annullamento in autotutela della segnalazione, contestando la falsa rappresentazione dello stato del progetto, e adottava la determina di annullamento con conseguente ordine di rimessione in pristino.
La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione dell’art. 19 l. n. 241/1990, carenza di contraddittorio e di motivazione, insussistenza dei presupposti dell’autotutela, superamento del termine di dodici mesi e illegittima applicazione della sanzione demolitoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha rigettato il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, il Collegio ha chiarito che il riferimento all’annullamento in autotutela è atecnico e si collega alla previsione dell’art. 19, comma 4, l. n. 241/1990, che consente all’amministrazione di esercitare i poteri repressivi decorso il termine ordinario, alle condizioni dell’art. 21-nonies. La natura privatistica della SCIA non esclude la possibilità di un intervento successivo in presenza dei presupposti di legge.
Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento, richiamando il principio per cui l’obbligo di esame delle memorie ex art. 10 l. n. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni argomento, essendo sufficiente una esternazione che renda percepibile la ragione del mancato adeguamento alle deduzioni private.
In relazione al terzo motivo, il Tribunale ha accolto la tesi dell’amministrazione: la difformità tra la rappresentazione grafica e le opere autorizzate dal permesso di costruire integra una falsa rappresentazione dei fatti, nozione autonoma rispetto alla dichiarazione mendace penalistica, che ricomprende anche la condotta gravemente colposa del privato. Tale circostanza legittima l’esercizio dei poteri inibitori oltre il termine di dodici mesi, in deroga ex art. 21-nonies, comma 2-bis. Il termine è stato ritenuto ragionevole, decorrendo dalla ricezione della nota della polizia giudiziaria che aveva rivelato la difformità.
Quanto all’interesse pubblico, la Corte ha evidenziato che la falsità della rappresentazione rende l’interesse al ripristino della legalità in re ipsa, escludendo la configurabilità di un affidamento legittimo del privato e riducendo l’onere motivazionale alla dedotta falsità. L’ultimo motivo è stato infine respinto, poiché la misura ripristinatoria non costituisce una sanzione demolitoria ma una conseguenza della rimozione degli effetti della SCIA ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4, l. n. 241/1990.
Nota della Redazione
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