Liquidazione del gratuito patrocinio dimezzata ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 796 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la liquidazione giudiziale del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato avviene sulla base dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, applicando il dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 e l’ulteriore eventuale riduzione fino al 50% consentita dall’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, valutati l’impegno professionale e il valore della causa. Il giudice amministrativo, nel provvedere con decreto collegiale, determina l’importo in via equitativa e congrua, ponendo l’onere del pagamento a carico dell’Erario.

Il Fatto

Il ricorrente, ammesso interinalmente al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione, aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, le note del Comune di Novoli con cui l’Amministrazione aveva avviato la valutazione della compartecipazione al costo del servizio sociale goduto dall’interessato, nonché il Regolamento Unico per l’accesso alle prestazioni sociali approvato dall’Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina.

Definito il giudizio con sentenza che aveva confermato l’ammissione al beneficio, il difensore della parte ricorrente ha depositato istanza di liquidazione di onorari, diritti e spese per il gratuito patrocinio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha richiamato l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che demanda all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale effettivamente richiesto. Ha quindi applicato il regime speciale previsto per il processo amministrativo dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che dispone il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori.

La Sezione ha quindi fatto applicazione dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, che consente al giudice di discostarsi dai valori medi delle tabelle allegate, aumentandoli fino al 50% o diminuendoli non oltre il 50%.

Valutati il valore di causa, ricadente nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, le fasi processuali liquidabili e l’impegno professionale espletato, il Collegio ha applicato la riduzione del 50% rispetto ai valori medi, già decurtati ai sensi del citato art. 130. Ha ritenuto congrua la somma complessiva di € 2.500,00 per onorari, diritti e spese del grado di giudizio, oltre IVA se dovuta, ponendo il pagamento a carico dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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