Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse da dichiarazione di rinuncia all’azione (TAR Puglia n. 783 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio, provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa prima della trattenuta in decisione, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento autorizzatorio rilasciato per silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione presentata dalla società controinteressata per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile nel territorio del Comune di Scorrano, nonché degli atti presupposti, tra cui pareri e autorizzazioni non conosciuti.
Il Comune di Scorrano non si è costituito in giudizio, mentre la società controinteressata si è costituita per resistere al ricorso. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 maggio 2026, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di non aver più interesse alla definizione del giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione provoca la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In particolare, la pronuncia si conforma alla dichiarazione resa, come evidenziato dai precedenti richiamati, tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 120/2023 e n. 7816/2022.
In applicazione di tali principi, il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia in rito consegue alla manifestazione di volontà della parte ricorrente, che ha esercitato la propria facoltà di rinunciare all’azione prima che la causa fosse trattenuta in decisione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne dispone la compensazione tra tutte le parti costituite, in ragione della peculiarità della controversia e della natura in rito della decisione. Il ricorso viene pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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