Rinuncia al ricorso e termine per l’opposizione delle parti intimate prima della declaratoria di estinzione del giudizio (TAR Puglia n. 760 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ove le parti intimate non abbiano manifestato opposizione nei termini di legge. La declaratoria di estinzione prescinde da una valutazione di merito sulla fondatezza del gravame e consegue alla sola verifica della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., con riferimento alla regolarità della forma e della notifica dell’atto di rinuncia. Il giudice amministrativo, nell’emanare il provvedimento conclusivo, può disporre la compensazione integrale delle spese di lite, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia l’atto dispositivo con cui l’Amministrazione della Difesa aveva annullato in autotutela il provvedimento di aggiudicazione della concessione per la gestione di uno stabilimento balneare e dei servizi di bar, ristorazione e pizzeria presso un distaccamento dell’Aeronautica Militare. Il gravame era volto all’annullamento del provvedimento di autotutela e degli atti presupposti, tra cui i verbali di gara e la lettera di invito.
Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava una dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle parti costituite, senza che le Amministrazioni resistenti e la società controinteressata avessero formulato opposizione. La causa veniva quindi trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., accertando che l’atto di rinuncia fosse stato redatto e notificato nel rispetto delle formalità prescritte dall’art. 84 cod. proc. amm. e che le parti costituite non avessero opposto alcuna contestazione.
In assenza di opposizione, il Tribunale ha ritenuto di dover dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., norma che configura tale evenienza come effetto tipico della rinuncia. La declaratoria assume carattere doveroso, non residuando margini di apprezzamento discrezionale in presenza dei requisiti di legge.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando le circostanze del caso di specie che giustificavano il superamento del criterio generale della soccombenza. La pronuncia si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza che riconosce ampia discrezionalità al giudice amministrativo nella regolazione delle spese in esito a fenomeni di definizione anticipata della controversia.
La sentenza, resa in forma semplificata, ordina l’esecuzione della stessa da parte dell’autorità amministrativa, secondo la previsione di cui all’art. 85 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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