Ottemperanza del giudicato lavorativo e commissario ad acta scolastico (TAR Lazio n. 9662 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è strumento idoneo a conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, anche quando queste abbiano ad oggetto la ricostruzione di carriera di un dipendente pubblico e il pagamento delle relative differenze retributive. L’Amministrazione che non provi l’avvenuto adempimento degli obblighi nascenti dal titolo giudiziale è tenuta a darvi esecuzione nel termine fissato dal giudice amministrativo, il quale, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta perché provveda in sostituzione dell’organo amministrativo inadempiente. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria per ogni violazione o inosservanza successiva (c.d. astreintes) è rimessa alla valutazione equitativa del giudice e può essere negata quando l’Amministrazione abbia mostrato iniziative dirette a superare l’inerzia.
Il Fatto
Una docente, già parte vittoriosa in un giudizio davanti al giudice del lavoro, aveva ottenuto sia la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme per i c.d. “gradoni” e per differenze retributive, sia il riconoscimento del diritto alla collocazione in una determinata classe stipendiale con la conseguente ricostruzione integrale della carriera. La sentenza di appello era passata in giudicato, ma l’Amministrazione non aveva dato esecuzione agli obblighi nascenti dal titolo. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, lamentando la protratta inerzia anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il passaggio in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale né aveva fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata. La mancata prova dell’esecuzione del giudicato ha quindi determinato l’accoglimento del ricorso, con la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia.
Il Collegio ha inoltre nominato il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all’esecuzione della sentenza nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e previa richiesta di parte ricorrente. Tale nomina costituisce lo strumento finale per assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, consentendo alla parte vittoriosa di ottenere comunque quanto riconosciuto dal giudice del lavoro.
Il TAR ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento delle c.d. astreintes, previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ritenendone equa l’applicazione nel caso di specie, anche in considerazione delle iniziative da ultimo intraprese dall’Amministrazione per superare l’inerzia. La decisione mostra come la sanzione pecuniaria, pur essendo uno strumento di pressione previsto dal legislatore, non costituisca un automatismo e richieda una valutazione caso per caso da parte del giudice.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in complessivi € 900,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione ha tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri del D.M. 55/2014, richiamando i precedenti del Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016.
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Nota della Redazione
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