Trasferimento del militare e assistenza al parente disabile: obbligo di motivazione attualizzata (TAR Puglia n. 756 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinamento militare non è sottratto ai principi dell’ordinamento repubblicano: il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di trasferimento del personale militare è pieno, pur nel rispetto dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione. Sebbene tali atti rientrino di norma nella categoria degli ordini e siano quindi sottratti all’obbligo di motivazione, il principio generale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 impone un contemporamento in presenza di peculiari esigenze di assistenza personale e familiare, in particolare verso parenti affetti da gravi patologie che fruiscono dei benefici della legge n. 104/1992. In tali ipotesi, il provvedimento di trasferimento deve essere sorretto da una motivazione attualizzata e da un’adeguata istruttoria che consideri le condizioni di salute dei soggetti assistiti, anche con riferimento alla loro effettiva capacità di ricevere cure alternative da altri familiari. La scelta del luogo di cura del parente assistito costituisce diritto incomprimibile, quale specifico aspetto della libertà di cura garantita dall’art. 32 Cost.

Il Fatto

Un ufficiale della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Lecce, veniva trasferito d’autorità al Gruppo di Sibari quale Comandante, con decorrenza dal 25.08.2025, sulla base del Piano d’impiego degli ufficiali per l’anno 2025. Il militare impugnava il provvedimento, unitamente al successivo diniego dell’istanza di revoca e agli atti endoprocedimentali resi accessibili a seguito di istanza ai sensi della legge n. 241/1990, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione: l’Amministrazione non aveva considerato le documentate esigenze di assistenza al padre, dichiarato invalido totale e fruitore dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, nonché al figlio minore affetto da grave patologia vertebrale.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare con ordinanza del 23.09.2025, il Collegio ordinava il riesame del provvedimento con individuazione della sede più vicina al luogo di assistenza; l’Amministrazione disponeva solo la provvisoria permanenza dell’ufficiale presso il Comando provinciale di Lecce, senza dare esecuzione all’ordine di riesame. Il giudizio di merito veniva quindi riassunto.

La Motivazione della Corte

Il TAR prende le mosse dalla natura giuridica del trasferimento del personale militare: pur rientrando nella categoria degli ordini, sottratti di norma all’onere motivazionale, tali provvedimenti non sono impermeabili al sindacato del giudice. Tale sindacato deve però svolgersi tenendo conto delle peculiarità ordinamentali, della mancanza di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio e dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, salvo che emergano ragioni discriminatorie, vessatorie o macroscopicamente incongrue.

Il Collegio individua, tuttavia, una rara ipotesi in cui le esigenze private possono limitare quelle dell’Amministrazione militare: le esigenze di assistenza personale e familiare, oggetto di specifica regolamentazione nella legge n. 104/1992 e nell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001. Rispetto a tali situazioni, il generale principio dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale impongono un contemporamento tra l’interesse pubblico al ripianamento degli organici e il diritto alla salute e alla cura del parente assistito, ricondotto alla libertà di cura di cui all’art. 32 Cost.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva documentato in atti la condizione del padre, invalido totale con necessità di assistenza continua, nonché la patologia del figlio minore e l’inidoneità della sorella, anch’essa affetta da neuropatia periferica, a prestare assistenza alternativa. Ciononostante, il provvedimento di trasferimento e il diniego di autotutela si limitavano a richiamare la priorità delle esigenze di servizio e l’anteriorità della permanenza in sede rispetto al riconoscimento dei benefici, senza svolgere alcuna istruttoria sulle condizioni di salute rappresentate.

La motivazione è pertanto apparente, perché non valuta la gravità delle patologie dei soggetti assistiti, la loro evoluzione (comprovata anche da un ulteriore ricovero del padre), né l’effettiva possibilità di cure alternative da parte di altri familiari. Il difetto istruttorio e motivazionale inficia sia il provvedimento di trasferimento, sia il diniego di autotutela fondato sulla sola circostanza che i benefici di cui alla legge n. 104/1992 sarebbero previsti in via alternativa anche a favore della sorella del militare, senza verificare l’idoneità concreta di quest’ultima. Il TAR accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati, compensando le spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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