Ottemperanza e verifica dell’interesse ad agire in caso di pagamento già avvenuto (TAR Puglia n. 728 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione resistente dichiari di aver già ottemperato alla statuizione giudiziale, il giudice amministrativo è tenuto a verificare la permanente sussistenza dell’interesse ad agire in capo al ricorrente. A tal fine, ove la circostanza del pagamento non trovi riscontro in atti e il ricorrente non abbia svolto osservazioni in proposito, il giudice dispone un incombente istruttorio, acquisendo una documentata relazione dall’Amministrazione sull’eventuale avvenuta ottemperanza, e fissa l’udienza per il prosieguo del giudizio.

Il Fatto

La parte ricorrente agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla corresponsione di quanto dovuto in materia di istruzione. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, depositava una nota datata 19 gennaio 2026, successivamente integrata, con la quale dava atto che il pagamento in favore della ricorrente era già avvenuto in data 17 dicembre 2025.

Tuttavia, di tale circostanza non vi era alcun riscontro documentale negli atti del giudizio. Nelle note di passaggio in decisione, la parte ricorrente non aveva svolto alcuna osservazione o rilievo in merito all’eccepito intervenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ritenuto necessario verificare la permanente sussistenza dell’interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm. L’acquisizione di una documentata relazione dall’Amministrazione resistente si è resa indispensabile per accertare se l’ottemperanza alla statuizione giudiziale fosse effettivamente avvenuta, atteso che la mera dichiarazione contenuta in una nota non costituiva prova sufficiente del pagamento.

Il Collegio ha evidenziato la necessità di acquisire elementi certi, considerato che la circostanza del pagamento non trovava riscontro in atti e che la parte ricorrente non aveva preso posizione al riguardo. L’incombente istruttorio è stato quindi disposto per accertare la sussistenza dell’interesse a proseguire il giudizio.

L’Amministrazione è stata onerata di provvedere alla relazione entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza ovvero, se antecedente, dalla notificazione ad opera della parte ricorrente, espressamente onerata di tale adempimento. Per il prosieguo del giudizio è stata fissata la seconda udienza camerale del mese di gennaio 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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