Riesame del provvedimento e ordinanza sindacale contingibile e urgente per la messa in sicurezza degli immobili occupati (TAR Puglia n. 232 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ove il provvedimento adottato dall’Amministrazione in esecuzione del dictum giudiziale risulti fondato su una relazione tecnica parziale e inidonea, che abbia limitato l’ispezione alle sole parti comuni senza accedere alle singole unità immobiliari, sussiste il fumus boni iuris della censura di erronea presupposizione e difetto di istruttoria. In tali evenienze, il giudice amministrativo, accogliendo l’istanza cautelare con misura c.d. “propulsiva”, può ordinare all’Amministrazione di riesaminare la situazione, tenendo conto delle risultanze della verificazione disposta dal Collegio. La messa in sicurezza degli immobili occupati, che richieda il completo rifacimento degli impianti elettrici e idrici, impone l’adozione dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 TUEL, riferita a tutte le unità immobiliari, comprese quelle occupate, da inibire all’accesso e all’uso al fine di prevenire gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare occupato abusivamente, aveva ottenuto una sentenza del TAR Puglia – Lecce, passata in giudicato, che imponeva al Comune di valutare lo stato di pericolo dell’intero complesso e di adottare i conseguenti provvedimenti. L’Amministrazione, tuttavia, con l’ordinanza successivamente gravata, aveva ritenuto di non dover disporre lo sgombero degli occupanti, sulla base della relazione tecnica della società gestrice del servizio idrico, che aveva limitato l’ispezione alle sole parti comuni degli edifici.

Avverso tale determinazione la società proprietaria ha proposto ricorso per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, deducendo l’erronea presupposizione, il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento, nonché chiedendo l’esatta ottemperanza della sentenza di primo grado. Il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica al fine di accertare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza degli immobili.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che la relazione tecnica posta a fondamento del provvedimento impugnato risultava parziale e inidonea, avendo circoscritto l’ispezione alle parti comuni dell’immobile senza accedere alle singole unità immobiliari, nonostante la valutazione demandata al Sindaco dal dictum giudiziale estendesse all’intero complesso l’esame sull’eventuale stato di pericolo.

Alla luce delle risultanze della verificazione disposta dal Collegio, il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris con riferimento ai motivi di censura dedotti dalla ricorrente, evidenziando come il provvedimento gravato fosse affetto da difetto di istruttoria e di motivazione. Il verificatore aveva infatti accertato che gli immobili presentavano concreti rischi per la pubblica e privata incolumità, oltre che di carattere igienico-sanitario, a causa delle manomissioni operate dagli occupanti sugli impianti elettrici e idrici, sia nelle parti comuni sia all’interno delle singole unità immobiliari.

Quanto al periculum in mora, il Collegio ne ha ravvisato la sussistenza alla luce del pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente, derivante dalla protrazione di una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza degli immobili. Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza cautelare con misura propulsiva, ordinando al Comune di riesaminare la situazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, tenendo conto delle risultanze della verificazione.

Il Collegio ha infine evidenziato che, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli impianti, resi necessari dallo stato di compromissione accertato, non potendosi ottenere titoli abilitativi edilizi né potendo ricorrere alla SCIA a causa delle trasformazioni abusive poste in essere dagli occupanti, si rende necessario il ricorso all’ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 TUEL, riferita a tutte le unità immobiliari, comprese quelle occupate, da inibire all’accesso e all’uso. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del Comune, liquidate in favore della parte ricorrente nella somma di € 2.500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *