Accesso documentale fase esecutiva: interesse non concreto se è esplorativo (TAR Marche n. 774 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente non aggiudicatario vanta un interesse strumentale, giuridicamente tutelato, alla conoscenza degli atti della fase esecutiva del contratto qualora sussista la concreta possibilità che, a fronte di una vicenda risolutiva del rapporto, si realizzi il conseguimento del bene della vita tramite lo scorrimento della graduatoria. Tale interesse deve essere concreto, attuale e diretto, e deve preesistere all’istanza di accesso, non essendo consentito impiegare l’accesso per costruire ad hoc le premesse di una futura risoluzione contrattuale. L’istanza di accesso con finalità meramente esplorativa, volta a verificare la correttezza delle valutazioni dell’Amministrazione dopo che questa ha accertato la conformità con verbale non contestato, integra un controllo generalizzato vietato dall’art. 24, comma 4, l. n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata in una procedura di gara per la fornitura di kit medico-legali, chiedeva accesso alla documentazione relativa alla fase esecutiva del contratto, e in particolare la visione del kit fornito dall’aggiudicataria, per verificarne la corrispondenza con le schede tecniche prodotte in gara. L’Amministrazione non rispondeva, formando il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. La società proponeva quindi ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo la violazione della disciplina sull’accesso e lamentando la carenza di motivazione. La ricorrente aveva già ottenuto un primo accesso documentale, all’esito del quale aveva rilevato una possibile difformità tra il prodotto offerto e quello fornito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la pretesa. Il Collegio ha preliminarmente precisato che l’istanza di accesso, formulata indistintamente, era stata qualificata dalla stessa ricorrente come accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, con conseguente preclusione a esaminare la domanda secondo i più ampi parametri dell’accesso civico generalizzato, in applicazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020.
Il Collegio ha poi richiamato la giurisprudenza che ammette l’accesso documentale agli atti della fase esecutiva, anche ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, riconoscendo in capo al concorrente non aggiudicatario un interesse strumentale alla conoscenza di tali atti quando vi sia la possibilità di subentrare in seguito alla risoluzione del contratto. Tale interesse deve però essere concreto e attuale, e non può essere sintetizzato in una finalità esplorativa. La Corte ha escluso che nella fattispecie ricorresse tale presupposto, considerato che la ricorrente aveva già ottenuto l’ostensione della documentazione e il verbale di prima fornitura, che attestava la conformità del prodotto senza che tale accertamento fosse stato contestato. La richiesta di visionare il kit per verificare la correttezza delle valutazioni dell’Amministrazione è stata reputata esplorativa, mirando a costruire le premesse per una futura risoluzione del contratto, con un interesse solo ipotetico ed eventuale, non concreto e attuale. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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