Legittima la diffida che subordina la ristrutturazione a piano attuativo (TAR Lombardia n. 656 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un intervento edilizio come ristrutturazione edilizia ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 non esclude la potestà del Comune di assoggettarlo a piano attuativo, ove ciò sia imposto dalla rilevanza urbanistica dell’intervento. Le scelte di pianificazione urbanistica appartengono agli apprezzamenti di merito dell’Amministrazione e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. La necessità di un piano attuativo, fondata su una valutazione complessiva del comparto, assorbe le censure relative alla sufficienza degli standard e alla specificità del singolo progetto. Ne consegue la legittimità dell’ordine di non eseguire le opere adottato ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 e dell’art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
La società ricorrente ha acquistato un edificio a uso uffici inserito in un più ampio complesso immobiliare, da tempo in stato di disuso e degrado. Per convertirlo a uso prevalentemente residenziale ha predisposto un progetto di recupero che non prevede demolizione e ricostruzione, ma la riconversione mantenendo strutture e area di sedime. Ottenuta l’autorizzazione paesaggistica, ha presentato una SCIA ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. 380/2001.
Il Comune di Milano ha notificato un primo provvedimento di diffida nel luglio 2024, segnalando la possibile necessità di un piano attuativo. La società ha integrato la documentazione con una relazione sui servizi e ha presentato una nuova SCIA nel mese di ottobre 2024. Il Comune ha quindi notificato una seconda diffida nel novembre 2024, ordinando di non eseguire le opere. Contro quest’ultima, e contro il parere della Direzione Rigenerazione Urbana su cui si fonda, la società ha proposto ricorso, articolando undici motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Il provvedimento impugnato non è una determinazione estemporanea, ma si inserisce in una sequenza procedimentale coerente, in continuità con la prima diffida, che la ricorrente non ha impugnato. Tale mancata impugnazione ha consolidato la valutazione preliminare dell’Amministrazione sulla necessità del piano attuativo.
Quanto al parere della Direzione Rigenerazione Urbana, reso su istanza di un terzo e su un progetto di maggiore impatto, il Collegio ritiene che esso contenga valutazioni di carattere generale sul comparto, legittimamente utilizzabili nell’ambito della complessiva valutazione discrezionale. Il riferimento non costituisce acritico recepimento di un giudizio estraneo, ma impiego di un elemento istruttorio attestante una criticità dell’ambito territoriale.
Il Collegio afferma che la qualificazione come ristrutturazione edilizia non esclude la potestà dell’ente locale di subordinare l’intervento a piano attuativo, in ragione della sua rilevanza urbanistica. Richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 3163 del 2020, secondo cui le scelte di pianificazione sono sottratte al sindacato di legittimità se non inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità, e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3284 del 2017, sulla necessità del piano attuativo per interventi che incidono sui carichi urbanistici e sugli standard.
La doglianza sulla mancata considerazione della relazione sui servizi è infondata: la determinazione non si basa su una valutazione quantitativa degli standard, ma su una scelta strategica di governo del territorio, che impone una visione d’insieme. La relazione, focalizzata sulla mappatura dei servizi, non è idonea ad affrontare le criticità strutturali.
Il richiamo all’art. 13 delle norme di attuazione del Piano delle Regole non è generico: la scelta non deriva da una previsione puntuale, ma dalla valutazione discrezionale sull’impatto dell’intervento, che prevede la creazione di unità abitative e un sopralzo, configurando una trasformazione di rilevante impatto. Il rigetto del primo motivo assorbe le censure ulteriori, relative a profili documentali e regolamentari, divenute prive di interesse.
Nota della Redazione
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