Obbligo vaccinale dei farmacisti: il TAR dichiara il difetto di giurisdizione (TAR Puglia n. 725 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa dal farmacista avverso i provvedimenti di sospensione dall’esercizio della professione adottati per l’inadempimento dell’obbligo vaccinale selettivo riguarda una situazione di diritto soggettivo non intermediata dal potere amministrativo, perché limiti e condizioni dell’attività professionale sono previsti esaustivamente dalla legge. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere riproposto nei termini di cui all’art. 11 c.p.a. Il principio si ricollega all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, che qualifica l’esercizio della professione sanitaria come diritto soggettivo anche in presenza di obblighi legali di natura temporale.

Il Fatto

Alcuni farmacisti iscritti all’Ordine di Brindisi, destinatari dell’invito a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, ricevevano tra il 30 settembre e il 13 ottobre 2021 i provvedimenti di sospensione dalle mansioni e dai contatti interpersonali, adottati dall’Ordine professionale in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni nella l. n. 76/2021, e preceduti dagli accertamenti di elusione dell’obbligo vaccinale da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.

I ricorrenti impugnavano gli atti dinanzi al TAR deducendo un unico motivo di violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità. Si costituiva la sola ASL per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, con avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. messo a verbale all’udienza di smaltimento, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la posizione rivendicata dai ricorrenti concerne il diritto all’esercizio della professione sanitaria di farmacista, nonostante l’inadempimento dell’obbligo vaccinale.

Il TAR richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 28429 del 2022, secondo cui tale situazione soggettiva non subisce l’intermediazione del potere amministrativo, ma soffre di limiti e condizioni previste esaustivamente dalla legge, principio ribadito dalle Sezioni Unite n. 28474 del 2024.

Conformemente a tale orientamento, il Tribunale condivide l’affermazione del TAR Piemonte, sez. II, n. 1242 del 2025, relativa al caso specifico della professione di farmacista, e menziona la giurisprudenza conforme del Consiglio di Stato, sez. III, n. 1199 del 2025, nonché le pronunce di altri TAR e la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2023.

La natura della controversia e la sua definizione in rito hanno indotto il Collegio a compensare le spese di lite, disponendo che il processo possa essere riproposto dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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