Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e riqualificazione della domanda di cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 706 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, proposta dalla parte ricorrente nelle more del giudizio, ove non sia provata l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale attraverso un provvedimento dell’amministrazione, deve essere riqualificata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In ossequio al principio dispositivo, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino alla trattenuta della causa in decisione e la sua dichiarazione di non avere interesse alla definizione del giudizio impone al giudice una pronuncia di improcedibilità, non potendo egli procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, con sentenza passata in giudicato, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta Elettronica del Docente per l’importo di euro 2.500,00. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la stessa proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Nelle more del giudizio, la ricorrente depositava istanza con la quale, dando atto dell’intervenuto pagamento, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell’amministrazione resistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la richiesta di cessazione della materia del contendere non potesse trovare accoglimento, difettando la prova dell’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale della ricorrente, non essendo stato depositato in giudizio alcun provvedimento dell’amministrazione che ne attestasse l’adempimento. La fattispecie è stata pertanto ricondotta ai presupposti dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La Corte ha quindi qualificato l’istanza della parte ricorrente come dichiarazione di non avere più interesse alla decisione del ricorso, manifestazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto a prendere atto della dichiarazione.
In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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