Il diniego di condono su area vincolata non richiede ulteriore motivazione (TAR Puglia n. 665 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’art. 32, comma 27, della legge n. 326/2003 consente la sanatoria delle opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincoli di tutela solo se ricorrono congiuntamente due condizioni: che l’intervento sia stato realizzato prima dell’imposizione del vincolo e che, seppur realizzato in assenza o difformità dal titolo, sia conforme alle prescrizioni urbanistiche. Sul richiedente il condono grava l’onere di fornire la prova piena dell’epoca di realizzazione dell’opera, da fondarsi su documentazione certa e univoca, con esclusione di dichiarazioni sostitutive o prove testimoniali non verificabili. Il diniego di condono fondato sull’accertata violazione di un vincolo paesaggistico e idrogeologico, anteriore alla realizzazione dell’abuso, costituisce atto dal contenuto necessitato, non necessitante di alcuna ulteriore integrazione istruttoria o motivazionale. La conseguente ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato, la cui legittimità non è inficiata dall’omesso avvertimento circa l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, trattandosi di effetto automatico ex lege.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Taranto aveva rigettato la domanda di condono edilizio presentata nel 2004 per un fabbricato ad uso deposito di circa 36 mq, realizzato, secondo la dichiarazione dello stesso interessato, nell’anno 2001. Il diniego era motivato dalla circostanza che l’area risultava gravata da vincolo paesaggistico imposto con D.M. 01/08/1985 e da vincolo idrogeologico imposto con R.D. n. 3267/1923, con conseguente configurazione di un abuso tipologicamente non sanabile ai sensi dell’art. 32, comma 26, della legge n. 326/2003. Con successivi motivi aggiunti il ricorrente impugnava altresì l’ordinanza dirigenziale di demolizione dell’opera e ripristino dello stato dei luoghi, deducendo l’eccessività della misura ripristinatoria, trattandosi di manufatto pertinenziale, e il mancato avvertimento circa l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego di condono, pronunciato in sede di riesame dopo l’annullamento del precedente rigetto per difetto motivazionale in punto di datazione del vincolo. L’atto impugnato risultava, infatti, supportato da una motivazione adeguata, fondata sul puntuale richiamo al vincolo violato e all’anteriorità della sua imposizione rispetto all’epoca di realizzazione delle opere abusive (vincolo paesaggistico del 1985 e vincolo idrogeologico del 1923, rispetto all’abuso del 2001). Secondo la consolidata giurisprudenza richiamata dai giudici, l’onere probatorio relativo all’epoca di realizzazione dell’opera ricade sul privato che invoca la sanatoria, in base al principio di vicinanza alla prova: si tratta di una prova che deve essere rigorosa, fondata su documentazione certa e univoca, con esclusione di dichiarazioni sostitutive e con carattere del tutto residuale della prova testimoniale.

Il Collegio ha evidenziato che il ricorrente non aveva adeguatamente smentito le deduzioni dell’Amministrazione, limitandosi a censurare l’atto per difetto di istruttoria e di motivazione, senza allegare concreti elementi di segno contrario. Ne discende che il diniego di sanatoria costituiva atto dal contenuto necessitato, non richiedente alcuna ulteriore integrazione istruttoria. La conferma della legittimità del diniego del titolo in sanatoria ha reso atto dovuto e vincolato anche la successiva ordinanza di demolizione.

Quanto alla dedotta omissione dell’avvertimento circa l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, il Tribunale ha precisato che tale effetto costituisce conseguenza automatica ex lege dell’inottemperanza all’ordine di ripristino, sicché la mancanza del relativo avviso non è idonea a inficiare la legittimità dell’ordine di demolizione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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