Accesso difensivo e divieto di valutazione di utilità nella ostensione dei documenti della vigilanza bancaria (TAR Lazio n. 12147 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio in materia di accesso, modellato dall’art. 116 c.p.a., è un giudizio sul rapporto volto all’accertamento della spettanza del diritto di ostensione, sicché il giudice può conoscere anche di argomenti non espressi nel provvedimento impugnato. L’Amministrazione e il giudice amministrativo non devono svolgere alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio di merito, dovendo limitarsi a un giudizio prognostico di strumentalità necessaria tra la documentazione e la posizione giuridica finale che l’istante intende tutelare. La valutazione di utilità della documentazione, risolvendosi in un apprezzamento delle strategie difensive dell’interessato, è preclusa all’Amministrazione e al giudice dell’accesso, salvo il caso di evidente, assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive. L’accesso difensivo è funzionale alla tutela giurisdizionale effettiva ex art. 24 Cost. e va interpretato alla luce degli artt. 6 TUE e 41 della Carta di Nizza, circoscrivendo le ipotesi eccettuative ai soli interessi pubblici sensibili. La dimostrazione dell’interesse difensivo costituisce un quid pluris rispetto alla richiesta dell’attestazione di iscrizione in un albo o elenco pubblico, che l’Amministrazione è comunque tenuta a rendere disponibile.
Il Fatto
La società ricorrente, acquirente di un portafoglio di crediti in blocco verso imprese di un medesimo gruppo, aveva richiesto alla Banca d’Italia l’ostensione di due documenti: l’attestazione dell’iscrizione della cessionaria nell’elenco degli intermediari finanziari alla data del 2007 e la nota di autorizzazione alla cessione dei crediti rilasciata dal commissario liquidatore di una banca in liquidazione coatta amministrativa.
L’Istituto opponeva un diniego motivato da un chiarimento interpretativo: l’art. 90, comma 2, TUB, richiamando l’art. 58 TUB, avrebbe consentito la cessione in blocco anche a favore di soggetti non iscritti, rendendo superflua l’ostensione. Avverso tale diniego la società ricorrente proponeva ricorso, lamentando l’insufficienza della motivazione e la strumentalità dei documenti rispetto alla tutela delle proprie ragioni creditorie in concorrenza con la cessionaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata per la riformulazione ampliativa dell’interesse difensivo, richiamando la natura di giudizio sul rapporto del giudizio di accesso ex art. 116 c.p.a., alla luce di Ad. Plen. n. 10/2020 e Ad. Plen. n. 4/2021.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il diniego impugnato aveva sostituito alla doverosa verifica di pertinenza e strumentalità dei documenti una valutazione di utilità, fondata sull’interpretazione della disciplina delle cessioni in blocco. Il ragionamento dell’Istituto — secondo cui il chiarimento reso rendeva superflua l’ostensione — si risolveva, in realtà, in un giudizio sull’influenza e sulla decisività dei documenti rispetto alla tutela giurisdizionale, attività preclusa all’Amministrazione e al giudice amministrativo, come chiarito da Ad. Plen. n. 19, 20 e 21 del 2020.
La Corte ha inoltre precisato che il nesso di strumentalità può ritenersi insussistente solo in caso di radicale assenza di collegamento tra i documenti e le esigenze difensive, essendo preclusa ogni prognosi sull’utilità processuale degli stessi. Nel caso di specie, la tutela dell’interesse creditorio era perseguibile proprio attraverso la verifica della legittimità dell’operazione di cessione e dell’opponibilità del trasferimento delle garanzie ipotecarie, cui la documentazione richiesta era strumentale.
Quanto all’attestazione di iscrizione nell’elenco speciale ex art. 107 TUB, il Collegio ha valorizzato il profilo della pubblicità di albi ed elenchi, la cui ostensione è imposta all’Istituto anche da un autovincolo regolamentare, senza distinzione tra informazioni attuali e storiche.
Accertata la fondatezza del ricorso e la sussistenza del nesso di strumentalità necessaria, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando alla Banca d’Italia l’ostensione dei documenti richiesti entro trenta giorni, con compensazione delle spese per la particolarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 58 TUB – Cessione di rapporti giuridici
- Art. 90 TUB – Liquidazione dell'attivo
- Art. 107 TUB – Autorizzazione