Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto adempimento (TAR Sicilia n. 2586 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di un credito, il creditore che agisce per l’adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è invece gravato dell’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, secondo il principio dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. L’Amministrazione che non si costituisca e non deduca alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo non assolve tale onere e non offre valida giustificazione del proprio inadempimento. Il ricorso per ottemperanza, ritualmente proposto ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., è pertanto fondato e va accolto, con condanna dell’Amministrazione a conformarsi al giudicato e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro e Previdenza, la sentenza n. 2340/2025 del 16.10.2025, con cui è stato dichiarato il suo diritto alla percezione della c.d. carta docenti per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituirla e ad accreditare l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
La pronuncia è stata notificata all’Amministrazione il 17.10.2025 ed è passata in giudicato, come da attestazione del Tribunale del 19.01.2026. Lamentando la mancata esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza notificato e depositato il 12.03.2026, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. La Sezione, rilevata la nullità della notificazione e la mancata costituzione del Ministero, con ordinanza n. 1720 del 12.06.2026 ha disposto la rinnovazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ritualmente eseguita. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità del ricorso, ritenendolo ritualmente proposto ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. È provata la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta il 17.10.2025, con decorso del termine di art. 14 del d.l. n. 669/1996 (giorni 120) rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza del 12.03.2026.
Nel merito, la sentenza risulta tuttora non eseguita. Il Collegio richiama il principio sul riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti: il creditore prova solo la fonte del diritto e il termine di scadenza, allegando l’inadempimento; il debitore deve provare il fatto estintivo. Sul punto richiama i precedenti della stessa Sezione, TAR Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311 e 9 ottobre 2023, n. 2942.
Applicando tale regola, il Ministero, non costituitosi, ha rinunciato a dimostrare la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito, come sarebbe stato suo preciso onere in ossequio all’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Non si ravvisano pertanto motivi giustificativi dell’inadempienza.
Il ricorso è dunque fondato e il Collegio ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario, tenendo conto della serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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