Acquisizione sanante e restituzione del bene occupato sine titulo: sospensione cautelare della delibera comunale (TAR Puglia n. 222 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione sine titulo di aree private, la delibera comunale che, in esecuzione di un giudicato amministrativo, eserciti il potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 su una porzione dell’immobile e disponga la restituzione delle rimanenti aree occupate produce un pregiudizio immediato e attuale in capo al proprietario. L’atto che seleziona le aree da acquisire e quelle da restituire, incidendo sulla consistenza stessa del bene e sul diritto al ripristino del possesso nelle condizioni quo ante, è suscettibile di sospensione cautelare quando le questioni prospettate richiedano un approfondimento nel merito, non essendo manifestamente infondate o inammissibili. La verifica dell’effetto conformativo derivante dai precedenti provvedimenti giurisdizionali e lo stato delle aree interessate costituiscono oggetto di valutazione riservata alla fase di merito.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno agricolo di circa Ha 87.32.63, esponevano che una porzione di Ha 27.84.77 risultava occupata dal Comune sin dal 6.9.1999 in forza di decreto sindacale, cessato il 7.9.2004, e da tale data trattenuta sine titulo dall’amministrazione. A seguito di una sentenza del Consiglio di Stato n. 4260/2025, passata in giudicato, il Comune di Castellaneta adottava una delibera con cui, da un lato, esercitava il potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 su una porzione di mq 21.141 e, dall’altro, disponeva la restituzione delle rimanenti aree. Avverso tale delibera i proprietari proponevano ricorso, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Terza, ha ritenuto di accogliere l’istanza cautelare, valorizzando in primo luogo la natura del pregiudizio dedotto. La delibera impugnata, operando una selezione tra le aree oggetto di occupazione illegittima, determina effetti immediati e dannosi in capo ai ricorrenti, i quali vedono definitivamente inciso il proprio diritto di proprietà su una porzione del fondo, senza che sia stata ancora verificata la legittimità dei presupposti dell’acquisizione sanante.
Il Collegio ha poi evidenziato l’opportunità di consentire, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa. Le questioni sollevate dal gravame richiedono infatti un approfondimento istruttorio e giuridico, considerata la complessità della vicenda fattuale, che involge sia la valutazione della portata dell’effetto conformativo derivante dai precedenti provvedimenti giurisdizionali, sia la verifica dello stato e delle caratteristiche delle aree interessate dalla delibera del febbraio 2026.
In tale prospettiva, non essendo le censure manifestamente infondate e ricorrendo il requisito del fumus boni iuris, il Tribunale ha disposto la sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, fissando la trattazione di merito del ricorso alla seconda udienza pubblica utile del mese di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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