Proroga ex lege dei termini edilizi, l’amministrazione non può aggiungere condizioni (TAR Puglia n. 217 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga dei termini di inizio e ultimazione lavori prevista dall’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, inserito in sede di conversione, opera ex lege per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024, a condizione che il termine non sia già decorso al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della proroga e che il titolo non contrasti con nuovi strumenti urbanistici o con piani di tutela paesaggistica o culturale. La norma non attribuisce all’amministrazione il potere di subordinare l’efficacia della proroga legale a condizioni ulteriori, quali la produzione di documentazione attestante l’effettivo inizio dei lavori entro una data prefissata, atteso che tale adempimento non è previsto e risulta irrilevante a fronte della tempestiva comunicazione di inizio lavori.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un Provvedimento Autorizzativo Unico rilasciato dal Comune di Sannicola per un intervento di ristrutturazione edilizia, riceveva una prima nota con cui l’ente negava la proroga dei termini di fine lavori, seguita da una seconda nota di analogo contenuto. Avviava quindi il giudizio per l’accertamento dell’intervenuta estensione ex lege del termine di conclusione dei lavori sino al 2028, ai sensi dell’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022. L’amministrazione, in sede di autotutela, concedeva la proroga ma ne condizionava l’efficacia alla presentazione, entro trenta giorni, di documentazione attestante l’effettivo avvio dei lavori entro una data specifica. Con successiva nota, il Comune comunicava infine la decadenza del titolo abilitativo. La società impugnava tutti i provvedimenti con ricorso principale e motivi aggiunti, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris con riferimento all’unico motivo di ricorso. L’esame si concentra sulla natura della proroga di cui all’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, che al comma 1, lett. a), proroga di trentasei mesi i termini di inizio e ultimazione lavori per i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024. La norma richiede, quale unica condizione, che i termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e che il titolo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici o con provvedimenti di tutela del paesaggio.
Nella vicenda, la comunicazione di inizio lavori risultava inoltrata in data 22.07.2022, con la conseguenza che il termine triennale per la fine dei lavori sarebbe spirato il 22.07.2025. L’istanza di proroga era stata trasmessa tempestivamente il 21.07.2025, quindi prima della scadenza del termine. Il Collegio ha rilevato che, dalla lettura del dato normativo, l’amministrazione non possa subordinare l’efficacia della proroga alla produzione di documentazione attestante l’effettivo inizio dei lavori entro una data determinata: si tratta di un onere non previsto dalla legge e comunque irrilevante, a fronte della produzione della comunicazione di inizio lavori già agli atti.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza alla luce del pregiudizio prospettato dalla ricorrente, derivante dalla declaratoria di decadenza del titolo abilitativo. L’ordinanza dispone quindi il riesame del provvedimento impugnato, assegnando all’amministrazione il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza, e fissa per il merito la seconda udienza pubblica del mese di giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono compensate, stante la natura degli interessi in gioco.
Nota della Redazione
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