Emersione: la condanna ostativa non basta senza giudizio di pericolosità attuale (TAR Toscana n. 286 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del rapporto di lavoro irregolare, la condanna per un reato che non rientra tra quelli elencati nell’art. 380 cod. proc. pen. non integra l’ipotesi ostativa automatica prevista dall’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020. La lett. d) della medesima disposizione impone all’Amministrazione un giudizio di pericolosità sociale effettivo e attuale, non sostituibile dal mero rinvio al precedente penale. Il provvedimento prefettizio che si limiti a richiamare una condanna e non meglio precisate segnalazioni di polizia è carente di motivazione e va annullato. Il giudizio di pericolosità deve tenere conto della natura e gravità dei fatti, del tempo trascorso dalla condanna e del grado di radicamento sociale dello straniero.
Il Fatto
In data 8 luglio 2020 il ricorrente presentava alla Prefettura di Firenze istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, proponendo l’assunzione di un cittadino extracomunitario quale lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare. All’esito del procedimento in contraddittorio, la Prefettura rigettava l’istanza con provvedimento del 9 marzo 2023, notificato il giorno successivo a mezzo PEC.
La decisione si fondava sulla ritenuta pericolosità sociale del lavoratore, desunta da una condanna riportata dinanzi al Tribunale di Milano per i reati di cui agli artt. 56, 110 e 624 cod. pen. e da segnalazioni della Questura. Il ricorrente impugnava l’atto avanti il TAR Toscana, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione in ordine alla pericolosità. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 221/2023 e, all’udienza pubblica, tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale della portata delle clausole ostative contenute nell’art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020. Il ricorrente sosteneva che la condanna per tentato furto in concorso non avesse valore automaticamente ostativo, anche in ragione delle attenuanti riconosciute, e che il provvedimento non motivasse sulla pericolosità sociale.
Il Tribunale rileva che la lett. c) della disposizione richiama espressamente i reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen., tra i quali il furto figura soltanto nella forma aggravata. Il reato oggetto di condanna non rientra in tale cornice, come emerge dalla stessa sentenza penale depositata. La Prefettura non poteva quindi fondare l’esclusione sulla clausola automatica.
Quanto alla lett. d), il Collegio osserva che la norma richiede una valutazione della pericolosità nella quale si tiene conto delle condanne per i reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen., ma non si esaurisce nel dato formale. Non è sufficiente che il reato rientri nella cornice edittale per integrare il giudizio di pericolosità. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che la disposizione impone un giudizio di pericolosità effettivo e in concreto, basato sulla natura e gravità dei fatti, non potendosi l’Amministrazione limitare a un mero rinvio all’atto giudiziario (TAR Veneto, Sez. III, n. 1098 del 27.06.2022).
Il Collegio richiama inoltre l’orientamento secondo cui occorre verificare e bilanciare le circostanze favorevoli all’interessato — periodo di permanenza in Italia, tempo trascorso dalla condanna, espletamento di lavoro stabile, grado di radicamento e integrazione sociale — con la complessiva condotta dello straniero (TAR Lombardia, Sez. IV, n. 965 del 02.05.2022).
Nel caso concreto, la Prefettura si è limitata a richiamare il precedente penale e non meglio precisate segnalazioni di polizia, delle quali non vi è traccia né nell’atto né agli atti del giudizio. L’Amministrazione, in corso di causa, non ha addotto ulteriori elementi idonei a sostenere la valutazione. Il provvedimento è pertanto carente di motivazione. Il ricorso è accolto e l’atto annullato, con compensazione delle spese in ragione dei peculiari fatti di causa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 381 c.p.p. – Arresto facoltativo in flagranza