Accorpamento al demanio stradale illegittimo senza il consenso espresso del proprietario (TAR Puglia n. 623 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico da oltre venti anni, ai sensi dell’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998, presuppone la formale acquisizione del consenso espresso degli attuali proprietari, non surrogabile da comportamenti di natura concludente né dall’omessa opposizione all’avviso di avvio del procedimento pubblicato all’albo pretorio. Il consenso richiesto dalla norma, perfezionando un effetto traslativo, deve rivestire un atto esplicito avente valore negoziale. L’atto ablatorio che dispone l’accorpamento, in quanto limitativo della sfera giuridica del privato, deve essere notificato al destinatario ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990, non essendo sufficiente la sola pubblicazione all’albo pretorio. La controversia relativa all’omesso consenso attiene al cattivo esercizio del potere amministrativo ed è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno di complessivi mq. 11.302, ha impugnato la delibera consiliare e il decreto dirigenziale con cui il Comune aveva disposto l’accorpamento al demanio stradale di una porzione della sua particella, ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22, della legge n. 448/1998. L’interessato lamentava la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, l’assenza del proprio consenso all’acquisizione e la mancanza del presupposto dell’uso pubblico ultraventennale dell’area. Il Comune eccepiva la tardività del ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’acquiescenza del proprietario, evidenziando che l’area era stata a più riprese destinata a strada d’uso pubblico e che il ricorrente non si era opposto alle previsioni dell’avviso pubblicato all’albo pretorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la contestazione relativa all’assenza del consenso del proprietario attiene al cattivo esercizio del potere autoritativo, fondato su un erroneo presupposto di fatto, e non a una questione di natura petitoria: la giurisprudenza, in tal senso, ha ricondotto la fattispecie alla giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5239/2024, nel testo citata).
Quanto all’eccezione di tardività, il Collegio ha rilevato che l’atto di accorpamento non era stato notificato all’interessato: la norma di cui all’art. 31, commi 21 e 22, della legge n. 448/1998, pur non prevedendo espressamente l’onere di notifica, non esclude l’applicazione della regola generale dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990, sicché l’atto ablatorio, limitativo della sfera giuridica del privato, doveva essere comunicato al destinatario, non bastando la pubblicazione all’albo pretorio (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 8903/2025, citata nel testo).
Il TAR ha quindi escluso che l’omessa opposizione del proprietario all’avviso pubblico e la mancata impugnazione del diniego alla realizzazione della recinzione potessero equivalere ad acquiescenza tacita: il consenso richiesto dall’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998 deve essere espresso e non può essere surrogato da comportamenti concludenti (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4012/2023, citata nel testo), atteso che l’effetto traslativo del diritto di proprietà richiede una manifestazione di volontà formale del titolare.
La carenza del consenso, valutata alla stregua di un presupposto di legittimità del potere di accorpamento, è risultata da sola sufficiente a determinare l’annullamento dei provvedimenti impugnati, restando assorbita ogni questione in merito all’effettiva sussistenza dell’uso pubblico ultraventennale dell’area. Il ricorso è stato, pertanto, accolto con condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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