L’ordine di demolizione per difformità totale non richiede comunicazione di avvio e specifica motivazione (TAR Puglia n. 634 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un abuso edilizio, l’ordinanza di demolizione deve essere emanata senza indugio e non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, costituendo una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata. L’ordine di demolizione, avendo contenuto vincolato, non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione, né è subordinato al previo contraddittorio con il destinatario dell’atto, anche se interviene a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. La realizzazione di un’opera senza titolo, o in difformità totale da esso, integra la fattispecie di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, con conseguente esclusione dell’applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 34 del medesimo testo unico.
Il Fatto
La proprietaria di un’abitazione in zona agricola impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la demolizione di opere abusive, tra cui un bagno in ampliamento, una piscina e una pavimentazione esterna. Nel ricorso deduceva la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e l’erronea qualificazione dell’abuso, ritenendo applicabile la sanzione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. fiscalizzazione) piuttosto che quella demolitoria di cui all’art. 31. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato. In primo luogo, ha rilevato che l’ordinanza di demolizione, in quanto misura sanzionatoria conseguente all’accertamento di un abuso edilizio, è caratterizzata da un procedimento di natura vincolata. Per tale ragione, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, né la sua adozione richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, atteso che la ponderazione tra quest’ultimo e l’interesse privato è già compiuta a monte dal legislatore.
Quanto alla qualificazione degli abusi, il Collegio ha ritenuto corretta l’archiviazione nella più grave fattispecie della difformità totale di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Rileva, in particolare, la realizzazione di una piscina di circa 89 mq, non autorizzata e realizzata in contrasto con le disposizioni edilizio-urbanistiche vigenti, che comporta la costituzione di volumi nuovi ed autonomi rispetto all’edificio autorizzato. Tale circostanza integra gli estremi della difformità totale, che si verifica quando l’opera, pur in presenza di un titolo, sia realizzata secondo caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione integralmente diverse da quelle previste.
Dalla sussistenza della difformità totale deriva, altresì, l’esclusione della possibilità di invocare la c.d. fiscalizzazione dell’abuso di cui all’art. 34 del testo unico, applicabile solo alle ipotesi di parziale difformità. La nozione di parziale difformità, infatti, presuppone modificazioni che incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione, senza divergenze qualitative e quantitative incidenti sulle strutture essenziali dell’opera.
Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con declaratoria di nullità delle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune.
Nota della Redazione
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