Conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale: la pendenza della domanda di protezione internazionale non preclude la tutela cautelare del richiedente (TAR Puglia n. 194 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza di una domanda di protezione internazionale, presentata successivamente all’adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno, costituisce elemento che, nell’ambito del bilanciamento degli interessi coinvolti, induce il giudice amministrativo a disporre la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato, mantenendo “re adhuc integra” la vicenda controversa fino alla decisione di merito. Tale esito cautelare risulta funzionale a evitare che, medio tempore, la posizione giuridica del richiedente possa essere compromessa in modo irreversibile, in considerazione della possibile differente qualificazione del suo status alla luce della sopravvenuta istanza di protezione. La tutela cautelare non richiede, in questa fase, la definitiva delibazione del fumus boni iuris, ma un compiuto apprezzamento delle contrapposte esigenze, con prevalenza, in presenza di elementi di non manifesta infondatezza, della necessità di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale.

Il Fatto

La parte ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brindisi aveva respinto l’istanza con provvedimento del 14 novembre 2025, preceduto da preavvisi di rigetto del 13 agosto 2025 e del 15 ottobre 2025. Successivamente, anche la Questura di Brindisi aveva adottato un provvedimento di rigetto in data 13 novembre 2025, notificato il 13 gennaio 2026. Avverso tali atti la parte ricorrente proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti depositati il 12 marzo 2026, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Terza, ha confermato l’ordinanza cautelare n. 100/2026 con la quale era già stata disposta la sospensione interinale degli effetti dei provvedimenti impugnati. Il Collegio ha rilevato che, secondo quanto affermato dalla difesa erariale nella memoria depositata il 20 febbraio 2026, la parte ricorrente aveva manifestato, in data 13 gennaio 2026, l’intenzione di proporre istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, consegnando il proprio passaporto e ricevendo appuntamento per la formalizzazione del modello C3.

Proprio la pendenza di tale procedimento ha indotto il Collegio a un compiuto bilanciamento degli interessi coinvolti, ritenendo opportuno mantenere “re adhuc integra” la vicenda controversa fino alla decisione di merito. La circostanza che la parte ricorrente abbia attivato un percorso finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale integra, infatti, un elemento che può riverberarsi sulla qualificazione complessiva della sua posizione, rendendo preferibile la conservazione dello status quo fino alla definizione del giudizio.

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Sotto il profilo istruttorio, ritenuto di dover disporre incombenti per esigenze di celerità e concentrazione del giudizio, il TAR ha ordinato all’Amministrazione resistente di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti, precisando se il procedimento relativo all’istanza di protezione internazionale si sia concluso, comunicando l’esito o lo stato di avanzamento. Il Collegio ha altresì confermato la fissazione della trattazione di merito del ricorso alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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