Progressione verticale e contratti già sottoscritti: il TAR rinvia al merito (TAR Puglia n. 191 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo può ritenere che le esigenze di tutela della parte ricorrente siano adeguatamente garantite dalla sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., prescindendo da ogni valutazione in ordine al fumus boni juris. Tale modalità di tutela si rende particolarmente opportuna, e non elusiva delle esigenze della ricorrente, quando l’esito della selezione impugnata abbia già trovato concreta esecuzione, come nel caso della sottoscrizione dei contratti di lavoro con i soggetti vincitori della procedura, la cui caducazione in via cautelare potrebbe produrre effetti irreversibili.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa adozione di idoneo provvedimento cautelare, la delibera con cui l’azienda sanitaria aveva preso atto del verbale della commissione esaminatrice e approvato definitivamente la graduatoria dei vincitori della selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla progressione verticale del personale verso l’Area immediatamente superiore, per dieci posti di Collaboratore Amministrativo Professionale. La domanda cautelare mirava ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di approvazione della graduatoria e degli atti presupposti, in via strumentale rispetto alla tutela dell’interesse alla corretta prosecuzione della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, a prescindere da ogni questione relativa al fumus boni juris, le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente potevano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha valorizzato un elemento di fatto di decisiva rilevanza: l’azienda sanitaria resistente, in data 01.01.2026, aveva già sottoscritto con i dieci vincitori della selezione i relativi contratti di lavoro. Tale circostanza, determinando una situazione di sostanziale consolidamento degli effetti della procedura impugnata, ha indotto il giudice a ritenere preferibile la definizione della controversia nella sede naturale del merito, piuttosto che l’adozione di una misura cautelare i cui effetti avrebbero potuto interferire con situazioni giuridiche ormai costituite.
In accoglimento dell’istanza, il TAR ha fissato la discussione del ricorso nel merito alla seconda udienza pubblica del febbraio 2027, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare e ordinando l’oscuramento delle generalità delle parti.
Nota della Redazione
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