Mutuo riconoscimento patenti Ue non esclude accertamenti medici nazionali (TAR Puglia n. 190 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del mutuo riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea, sancito dalla Direttiva n. 126/2006, enuncia una regola di carattere generale che non esclude il potere dello Stato membro di applicare la propria normativa interna, esperendo gli accertamenti medici previsti dall’art. 119 cod. strada in sede di conversione della patente estera. L’invito a sottoporsi a visita medica costituisce mera conseguenza amministrativa volta a garantire che il conducente versi in ottimale stato di salute, in ragione della pericolosità dell’attività di guida. La valutazione di idoneità psico-fisica spetta all’ampia discrezionalità tecnica della Commissione Medica Locale. In fase cautelare, la domanda di sospensione è respinta ove il ricorso appaia di dubbia ammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto e, nel merito, infondato, difettando anche il periculum in mora.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di patente di guida olandese rilasciata nel 2023 e valida dieci anni per le categorie A e B, avviava la procedura di conversione in patente italiana. La Commissione Medica Locale dell’A.S.L. competente, all’esito degli accertamenti, accordava la conversione con validità quadriennale e per le categorie A2 e B, anziché A e B, richiamando un precedente provvedimento prefettizio del 2017 per violazione dell’art. 187 cod. strada e i consequenziali accertamenti sanitari. Il ricorrente impugnava il parere e gli atti presupposti, chiedendone la sospensione cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva, in primo luogo, la dubbia ammissibilità del ricorso: la Motorizzazione Civile aveva già comunicato al ricorrente, con nota non tempestivamente impugnata, che la conversione era subordinata al preventivo accertamento medico presso la Commissione Medica Locale.

Nel merito, la domanda cautelare è ritenuta infondata. La Corte richiama l’ampia discrezionalità tecnica della Commissione Medica Locale nell’apprezzare l’idoneità fisica e psichica alla guida, richiesta dall’art. 119 cod. strada per il conseguimento della patente. Il provvedimento impugnato appare conseguente all’ordinanza prefettizia del 2017, che aveva disposto l’obbligo di sottoporsi ad accertamenti medici, e ai successivi esiti periodici di idoneità limitata.

Quanto al mutuo riconoscimento, la Direttiva n. 126/2006 enuncia un principio generale che non preclude allo Stato membro l’applicazione della normativa nazionale, incluse le verifiche sanitarie ivi previste. L’invito alla visita medica costituisce conseguenza amministrativa dell’art. 119, comma 4, cod. strada, funzionale a tutelare gli utenti della strada.

Infine, il Collegio esclude la sussistenza del periculum in mora: la patente è stata rilasciata con validità quadriennale e non risulta evidenziata l’urgente necessità del rilascio per la categoria A. L’istanza cautelare è respinta, con spese della fase compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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