Sospensione cautelare degli atti repressivi edilizi in attesa della decisione nel merito (TAR Puglia n. 179 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. avverso gli atti repressivi in materia edilizia – ordinanza di demolizione, ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 e atto di ripulsa dell’istanza di sanatoria – deve essere accolta quando la natura del pregiudizio dedotto e l’opportunità di consentire al giudice del merito una decisione re adhuc integra della causa ne impongano la sospensione interinale. La valutazione cautelare non richiede in questa fase un accertamento pieno della fondatezza del ricorso, ben potendo le questioni prospettate necessitare di un approfondimento nel merito, anche in ordine alla tempestività di alcune doglianze riguardanti una delle parti ricorrenti.

Il Fatto

Le parti ricorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR Puglia, Lecce, l’ordinanza dirigenziale di ingiunzione di sanzione pecuniaria, l’ordinanza di demolizione e il successivo atto di ripulsa della domanda di sanatoria, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia. Ricostruita la vicenda, i ricorrenti hanno contestato la legittimità della sequenza procedimentale culminata nell’irrogazione della sanzione e nel diniego di definizione favorevole della posizione. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere all’istanza incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto l’istanza cautelare meritevole di accoglimento, evidenziando in via preliminare la natura del pregiudizio dedotto, con specifico riguardo agli eventuali effetti acquisitivi ricollegabili agli atti impugnati. In tale prospettiva, la sospensione degli effetti dei provvedimenti è apparsa necessaria per evitare che, nel periodo intercorrente fino alla decisione del merito, si consolidino situazioni giuridiche suscettibili di rendere irreversibile l’esito del giudizio.

Il Tribunale ha altresì rilevato che le questioni sollevate con il ricorso richiedono un ulteriore approfondimento, anche in ordine all’eventuale tempestività delle doglianze con riguardo a una delle parti ricorrenti, circostanza che depone a favore di una decisione di natura squisitamente interinale, idonea a preservare la situazione esistente senza anticipare alcuna valutazione di merito.

Sulla base di tali premesse, la domanda cautelare è stata accolta, con conseguente sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, e la causa è stata rinviata per la trattazione di merito alla seconda udienza pubblica del mese di giugno 2027. In ragione della peculiarità della controversia e della natura interinale della decisione, il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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