Obbligo vaccinale e competenza del medico di medicina generale (TAR Puglia n. 575 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di obbligo vaccinale anti Covid-19 per il personale sanitario, l’art. 4, comma 2, D.L. n. 44/2021 attribuisce al medico di medicina generale, anche con il supporto di accertamenti specialistici, la competenza esclusiva ad attestare le specifiche condizioni cliniche documentate in presenza delle quali la vaccinazione può essere omessa o differita. Ne consegue che l’amministrazione sanitaria non può sostituirsi a tale valutazione, né può disporre la sospensione dal servizio senza prima attendere l’esito dell’accertamento sanitario richiesto dal dipendente, dovendo in ogni caso svolgere un controllo successivo e non già anticipare gli esiti attraverso una propria commissione. La violazione di tali regole integra un vizio di istruttoria e di motivazione, che determina l’annullamento del provvedimento di sospensione.

Il Fatto

Una dipendente dell’ASL, con qualifica di infermiera professionale operante nel servizio di emergenza territoriale 118, riceveva l’invito a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19. La lavoratrice, affetta da una seria patologia cardiaca, chiedeva un rinvio della vaccinazione, in attesa di controlli medici cardiologici necessari a verificare la compatibilità del proprio stato di salute. Convocata dal medico competente, otteneva un giudizio di idoneità condizionata alla sottoposizione alla vaccinazione. All’esito di un colloquio presso il centro vaccinale, il medico vaccinatore riteneva di non dare corso alla procedura. Nonostante ciò, senza attendere l’esito dell’accertamento cardiologico, l’ASL comunicava la sospensione immediata dal servizio ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 44/2021. La lavoratrice impugnava il provvedimento, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 4, comma 2, del medesimo decreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata l’assorbente censura relativa al vizio di istruttoria e di motivazione. La norma richiamata dalla ricorrente dispone che la vaccinazione non sia obbligatoria e possa essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. Tale attribuzione, ha chiarito il Tribunale, non può essere scavalcata dall’amministrazione sanitaria, che nella vicenda si è sostituita al medico di medicina generale tramite una propria commissione di controllo istituita il 23 agosto 2021. L’ASL ha erroneamente ritenuto che a tale commissione fossero attribuite competenze esclusive, laddove il proprio ruolo avrebbe dovuto limitarsi a un controllo successivo sulle attestazioni del sanitario curante.

Il difetto di istruttoria emerge inoltre dalla circostanza che l’Amministrazione, pur essendo a conoscenza del fatto che la ricorrente si era recata presso il centro vaccinale e che il medico vaccinatore non aveva dato corso alla procedura, ha comunicato la sospensione immediata dal lavoro in data 14 settembre 2021, senza attendere l’esito dell’accertamento cardiologico fissato per il giorno successivo. Ben avrebbe potuto e dovuto l’Amministrazione attendere pochi giorni l’esito della visita specialistica, piuttosto che adottare un provvedimento sanzionatorio immediato.

La sentenza precisa che il mancato rispetto del procedimento previsto dalla legge, che riserva al medico di medicina generale il compito di attestare le condizioni cliniche che legittimano l’omissione o il differimento vaccinale, inficia il provvedimento di sospensione, che viene annullato per vizio di istruttoria e di motivazione. Il Collegio ha altresì compensato le spese di lite, in ragione della novità e particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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