Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 4642 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice civile passata in giudicato, che riconosce al docente precario il diritto alla Carta Docente, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a conformarsi al decisum senza alcun margine di discrezionalità. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta e condannare l’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all’adempimento o all’effettivo insediamento del commissario.
Il Fatto
Una docente, vincitrice di ricorso dinanzi al Tribunale di Nola, sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. La sentenza, pubblicata il 5 giugno 2025 e passata in giudicato, veniva notificata in forma esecutiva all’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti della P.A., la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si costituiva con memoria solo formale, senza documentare alcuna attività esecutiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania accoglie il ricorso, richiamando il principio secondo cui la sentenza del giudice civile, una volta passata in giudicato, impone all’Amministrazione di conformarsi al decisum, essendo l’obbligo sostanziale consistente nel far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta, ossia l’attribuzione del beneficio economico della Carta Docente.
La Sezione Sesta verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notifica in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. La costituzione solo formale del Ministero e l’assenza di prova dell’esecuzione determinano l’accoglimento del ricorso.
Viene quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, che dovrà insediarsi su istanza della ricorrente e assicurare l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
Il TAR accoglie anche la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, fissandola — in conformità all’orientamento del Tribunale — nella misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta. La penalità decorre dal giorno di comunicazione della sentenza e sino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario ad acta, come da precedenti richiamati (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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