Danno da ritardo per interesse pretensivo: la prova della spettanza del bene della vita (TAR Puglia n. 565 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo, per un interesse legittimo pretensivo, non può essere presunto come effetto automatico del semplice decorso del tempo, ma richiede la prova della spettanza definitiva del bene della vita, della colpa dell’amministrazione, del nesso causale e del pregiudizio subito. Il mero superamento del termine procedimentale non integra piena prova del danno. Il risarcimento è subordinato alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento fosse destinata a un esito favorevole, anche in termini di chance, e non è configurabile quando l’istanza autorizzatoria sia stata successivamente respinta e difetti l’elemento soggettivo della colpa.

Il Fatto

La società ricorrente, avendo presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro del Comune di Castellaneta (TA), lamentava il ritardo di Provincia e Regione nell’avvio del procedimento. Il giudizio di accertamento del silenzio si era concluso con sentenza del TAR che aveva riconosciuto l’inerzia, ma l’amministrazione aveva poi avviato il procedimento solo nel 2020. Nelle more del giudizio risarcitorio, l’istanza veniva respinta con determinazione della Provincia e successiva archiviazione da parte della Regione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, riconducendo il danno lamentato al mancato esercizio dell’attività provvedimentale. Nel merito, ha richiamato la natura aquiliana della responsabilità da ritardo, precisando che non è sufficiente la violazione dei termini procedimentali ma occorre verificare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, tra cui l’ingiustizia del danno.

Quanto al primo motivo, relativo al danno da ritardo, il Tribunale ha escluso che la ricorrente abbia dimostrato la spettanza del bene della vita. La società non solo non ha fornito elementi probatori convincenti sull’esito favorevole del procedimento, ma l’istanza è stata poi espressamente respinta e archiviata. Tale sopravvenuto diniego, confermato anche nel successivo giudizio promosso avverso il provvedimento negativo, ha fatto venire meno il presupposto della lesione risarcibile.

A supporto di tale conclusione, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il riconoscimento del danno da ritardo per un interesse pretensivo non è avulso da una valutazione di merito circa la spettanza definitiva del provvedimento richiesto, non potendo l’aspirazione essere presunta iuris tantum dal mero fatto del superamento dei termini.

Il Collegio ha poi rilevato, ad abundantiam, che difetta anche la prova della colpa dell’amministrazione, non essendo stata dimostrata una condotta negligente o contraria ai principi di correttezza e buona fede. La Regione ha invece allegato, senza contestazione, la sussistenza di contrasti sulla competenza tra gli enti e il continuo mutamento normativo in materia di fonti rinnovabili, elementi che qualificano l’errore come scusabile.

In relazione al danno da mero ritardo, il motivo è stato respinto per la mancanza dell’elemento soggettivo e, ulteriormente, per l’assenza di prova di un affidamento meritevole. La condotta della ricorrente, che aveva chiesto la sospensione del procedimento per rivedere il progetto, ha contribuito all’allungamento dei tempi. Il danno lamentato, legato alla rinegoziazione dei contratti preliminari, è stato giudicato meramente ipotetico e non attuale, non essendo stato dimostrato nell’an e nel quantum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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