Termine di impugnazione e pubblicazione all’albo per gli atti delle aziende sanitarie (TAR Lombardia n. 4142 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione all’albo pretorio online degli atti del direttore generale di un’azienda socio-sanitaria territoriale, disposta dall’art. 17, comma 6, della l.r. Lombardia n. 33/2009, condizionando l’efficacia del provvedimento, costituisce una forma di pubblicità legale idonea a far decorrere il termine di decadenza di sessanta giorni per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., qualora la pubblicazione stessa sia prevista dalla legge o in base alla legge. La norma richiamata, pur non regolando espressamente il dies a quo dell’azione giurisdizionale, introduce un obbligo di pubblicazione, con la conseguenza che il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione, senza che rilevi la successiva conoscenza effettiva dell’atto da parte del ricorrente.
Il Fatto
Le associazioni ricorrenti, operanti nel settore della sanità e della tutela dei diritti civili, hanno impugnato la delibera con cui un’Azienda Socio Sanitaria Territoriale lombarda aveva approvato una convenzione con un’associazione di volontariato per lo svolgimento di attività di assistenza all’interno di una Casa di Comunità. Le ricorrenti, asserendo di aver avuto piena conoscenza della convenzione solo a seguito di un’istanza di accesso agli atti, hanno dedotto plurimi profili di illegittimità, tra cui la violazione della legge n. 194/1978 e il difetto dei presupposti per la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 117/2017. Si sono costituiti in giudizio l’Azienda sanitaria e l’associazione controinteressata, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di irricevibilità, in quanto il profilo della tempestività del ricorso attiene alla regolarità della costituzione del rapporto processuale e il suo esame deve logicamente precedere ogni altra questione.
Richiamato l’art. 41, comma 2, c.p.a., secondo cui il termine per la notificazione del ricorso decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione “se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”, il TAR ha ritenuto che tale ampia formula autorizzi forme di pubblicazione dovute anche in base a norme di rango secondario o regionale.
Nel caso di specie, il Collegio ha qualificato la pubblicazione all’albo pretorio prevista dall’art. 17, comma 6, l.r. Lombardia n. 33/2009 non come una mera forma di pubblicità notizia, ma come un adempimento obbligatorio che condiziona l’efficacia degli atti del direttore generale dell’azienda sanitaria. Tale pubblicazione, pertanto, è idonea a realizzare la funzione tipica di conoscibilità degli atti e a fondare una presunzione di conoscenza legale rilevante ai fini processuali.
Il Tribunale ha quindi respinto la tesi delle ricorrenti, secondo cui la norma regionale disciplinerebbe esclusivamente la condizione di efficacia dell’atto e non il dies a quo dell’azione, pervenendo alla conclusione che la pubblicazione all’albo aziendale, in quanto obbligatoria e necessaria per l’operatività dell’atto, faccia decorrere il termine di decadenza. Avendo le delibere impugnate attestato l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda, il ricorso, notificato oltre il termine di sessanta giorni, è stato dichiarato irricevibile per tardività.
Nota della Redazione
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