Informazione antimafia e pericolo di infiltrazione mafiosa per legami familiari (TAR Puglia, Sez. I n. 510 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia si fonda su una nozione di pericolo di infiltrazione mafiosa di natura potenziale, propria del diritto della prevenzione. Ne consegue che non è richiesta la prova di una contiguità certa con la criminalità organizzata, ma è sufficiente un giudizio di probabilità secondo la logica del “più probabile che non” basato su elementi di fatto sintomatici, purché non puramente immaginari. La valutazione è operata dal Prefetto in maniera sintetica e globale, non atomistica, anche valorizzando i legami di parentela o affinità con soggetti contigui alle associazioni mafiose.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava due informative interdittive antimafia adottate dal Prefetto di Lecce nel 2019 e nel 2020, nonché gli atti consequenziali del Comune che avevano disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione e la revoca dell’occupazione di suolo pubblico. La Prefettura aveva accertato che l’impresa, già facente capo ad altri soggetti, era stata gestita da persone legate da convivenza e parentela – tra cui un soggetto condannato per favoreggiamento personale – con esponenti di rilievo della criminalità organizzata, avendo la struttura ricettiva costituito supporto alla latitanza di un pregiudicato. Il ricorrente era subentrato nell’attività tramite fitto di ramo d’azienda ma risultava convivente della sorella del condannato.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ricostruito la natura dell’informazione interdittiva antimafia quale misura di prevenzione basata su una fattispecie di mero pericolo. La valutazione prefettizia non richiede una certezza processuale piena ma un accertamento probabilistico, fondato su un quadro indiziario complessivo – grave, preciso e concordante – di contiguità o condivisione di intenti criminali.
La corte ha chiarito che i legami di parentela e affinità tra titolari, soci o amministratori e soggetti affiliati o contigui alla criminalità organizzata possono essere legittimamente valorizzati. Il rapporto familiare, per la sua natura e intensità concreta, può far ritenere più probabile che non che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare o che le decisioni imprenditoriali possano essere influenzate anche indirettamente dal contesto mafioso.
Nel caso concreto, la corte ha ritenuto le censure del ricorrente prive di pregio. La responsabilità di altri soggetti nel favorire la latitanza non escludeva quella del condannato, indicato nel capo di imputazione. Inoltre, la variazione dell’assetto societario – con cessione della quota al convivente – e il successivo subingresso del ricorrente, convivente della sorella del condannato, non avevano eliminato le criticità già accertate, configurando una sostanziale sovrapponibilità tra il vecchio e il nuovo assetto imprenditoriale.
Il collegio ha pertanto respinto il ricorso e i motivi aggiunti, che deducevano unicamente l’illegittimità in via derivata dai presupposti provvedimenti interdittivi, compensando le spese tra le parti.
Nota della Redazione
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