Il difetto di interesse rende inammissibile l’impugnazione del titolo edilizio del concorrente (TAR Puglia n. 485 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a favore di un terzo, la vicinitas non vale da sola a dimostrare l’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. L’interesse al ricorso può ricavarsi dalle allegazioni del ricorso e può essere precisato e comprovato nel corso del processo. Non configura interesse al ricorso la tutela di interessi emulativi, di mero fatto o contra ius, volti a contrastare la libera concorrenza e la libertà di stabilimento. Nemmeno la perdita della possibilità di partecipare a un procedimento pianificatorio o la prospettazione di una riduzione del valore dell’immobile, se non dimostrata, radica l’interesse all’impugnazione.

Il Fatto

Una società, proprietaria di un’area confinante, impugnava la delibera di approvazione dello schema di convenzione e il permesso di costruire convenzionato rilasciato a una società concorrente per la realizzazione di un complesso a destinazione mista in un’area industriale dismessa. La ricorrente deduceva l’illegittima qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia, sostenendo la necessità di un Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU).

La società deduceva di avere interesse al ricorso: per la mancata stipula di un contratto di locazione commerciale; per la perdita della possibilità di partecipare al procedimento di formazione del PIRU; per la riduzione del valore della propria proprietà. Il Comune e la controinteressata eccepivano l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, secondo cui la legittimazione (fondata sulla vicinitas) e l’interesse al ricorso sono condizioni dell’azione distinte e autonome. Il giudice deve accertare la sussistenza di entrambe, verificando che il titolo impugnato cagioni uno specifico pregiudizio a una posizione giuridica tutelata.

Quanto alla perdita dell’affare, il TAR la ritiene una deduzione generica e indimostrata, basata su una bozza di contratto non sottoscritta. Anche a volerla considerare, la circostanza che un operatore concorrente sia stato preferito sul mercato non giustifica l’impugnazione: una domanda volta a contrastare la libera concorrenza tutela un interesse meramente emulativo, non una posizione giuridica riconosciuta.

Quanto alla partecipazione al PIRU, il TAR osserva che la possibilità di presentare osservazioni non legittima automaticamente al ricorso. La ricorrente non ha dimostrato che la mancata adozione dello strumento abbia inciso negativamente sulle possibilità di sfruttamento della propria area.

Infine, il TAR respinge la dedotta lesione del diritto dominicale: il progetto non comporta aumento di volumi ma una riduzione (da circa 67.000 mc a circa 48.000 mc); la riduzione di valore è apodittica, non provata. Il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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