Sanzione disciplinare militare e principio di tempestività dell’azione disciplinare (TAR Puglia n. 478 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riferimento all’avvio “senza ritardo” del procedimento disciplinare di cui all’art. 1398, comma 1, C.O.M. non prevede un termine perentorio, ma sottopone l’esercizio del potere disciplinare a una generale regola di tempestività, da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza in relazione al momento di conoscenza dei fatti da parte dell’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 1393, comma 1, C.O.M., il procedimento disciplinare non è comunque promosso, e se già iniziato è sospeso, fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili ovvero del provvedimento di archiviazione, quando la condotta riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni. La valutazione della gravità dell’infrazione e la scelta della sanzione costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o evidente sproporzionalità. Il decreto di archiviazione del procedimento penale non ha efficacia vincolante rispetto agli esiti del procedimento disciplinare.

Il Fatto

Il ricorrente, Vice Brigadiere della Guardia di Finanza, aveva deviato il percorso di servizio di qualche centinaio di metri al di fuori della circoscrizione di competenza della Tenenza di Leuca per recarsi presso la propria abitazione, ove la moglie versava in stato di agitazione. Per tale episodio era stato aperto un procedimento penale, poi archiviato dal G.I.P. del Tribunale di Lecce su richiesta del Pubblico Ministero.

Solo dopo l’acquisizione del fascicolo penale, avvenuta il 28 ottobre 2020, l’Amministrazione aveva avviato il procedimento disciplinare, contestando l’addebito il 22 gennaio 2021 e irrogando la sanzione della consegna nella misura di giorni cinque. Il ricorso gerarchico proposto dal militare era stato respinto. Il ricorrente aveva quindi impugnato i provvedimenti deducendo violazione del termine di avvio del procedimento, eccesso di potere per imparzialità del Comandante, insussistenza della violazione dell’ordine di servizio, difetto di istruttoria e abnormità della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1398, comma 1, C.O.M. Ha rilevato che non risultava prova documentale che il ricorrente avesse informato il Comandante della Tenenza dei fatti il giorno stesso in cui erano avvenuti. Correttamente l’Amministrazione aveva atteso l’esito del procedimento penale ai sensi dell’art. 1393, comma 1, C.O.M., essendo la condotta riferita allo svolgimento delle funzioni di servizio: il termine di decorrenza andava quindi individuato nel 28 ottobre 2020, data di acquisizione del fascicolo penale. Il periodo inferiore a tre mesi intercorso tra tale conoscenza e la contestazione dell’addebito è stato ritenuto ragionevole e idoneo a non compromettere il diritto di difesa.

Quanto al secondo motivo, la censura di imparzialità del Comandante è stata respinta per carenza probatoria: la circostanza della pretesa comunicazione orale dei fatti non risultava da alcun documento, né poteva desumersi dal mancato accertamento negativo in sede penale, atteso che il decreto di archiviazione non ha efficacia vincolante nel procedimento disciplinare e che l’onere di contestazione andava indagato con riferimento agli atti del giudizio.

Sul terzo motivo, il Tribunale ha escluso il travisamento dei fatti e l’illogicità della valutazione amministrativa: lo sconfinamento nel territorio di altra Tenenza, pacifico tra le parti, integrava di per sé violazione dell’ordine di servizio avente ad oggetto il controllo economico del territorio nella circoscrizione di competenza. La circostanza del rischio di suicidio della moglie è stata ritenuta non credibile, anche alla luce della condotta del militare che, giunto sul posto, si era intrattenuto con la pattuglia dei Carabinieri prima di entrare in casa.

Il quarto motivo, relativo al difetto di motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, è stato respinto ricordando che l’autorità decidenda non ha l’obbligo di confutare analiticamente le censure, potendo rappresentare sinteticamente le ragioni di infondatezza. Infine, la sanzione della consegna di giorni cinque è stata ritenuta congrua e priva di profili di abnormità o sproporzione manifesta, essendo stata esclusa l’irrogazione delle sanzioni più gravi. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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