Pianificazione urbanistica e copianificazione: il commissario ad acta non viola la terzietà, le scelte restano discrezionali (TAR Puglia n. 467 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta nominato per l’approvazione del PUG non viola il principio di terzietà dell’azione amministrativa, pur essendo un funzionario regionale, quando la nomina è antecedente alle valutazioni di compatibilità espresse dalla Regione. In sede di copianificazione, la conferenza di servizi, e non il Sindaco, esamina le criticità regionali e determina le “modifiche necessarie” ai fini del controllo positivo. Le scelte pianificatorie non richiedono motivazione puntuale, essendo sufficiente il riferimento alla relazione di accompagnamento, salvo che ricorrano ipotesi di affidamento qualificato del privato o di specifiche evenienze che impongano una motivazione rinforzata. La destinazione agricola di un’area inserita in contesto urbanizzato è legittima, potendosi giustificare con esigenze di governo del territorio volte a impedire ulteriori edificazioni o a garantire equilibri ambientali.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni in Arnesano, hanno impugnato il nuovo Piano Urbanistico Generale comunale, che ha riclassificato la loro area da “area produttiva periurbana” a “orti urbani – contesti periurbani di disegno territoriale”. Avverso tale pianificazione, hanno dedotto due motivi di ricorso: la violazione dei principi di compatibilità e terzietà dell’azione amministrativa, contestando la nomina di un funzionario regionale quale commissario ad acta, e la violazione dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001, con conseguente eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha escluso il sospetto di parzialità del commissario ad acta, rilevando come la nomina sia avvenuta nel 2014, in seguito alle dichiarazioni di incompatibilità del Sindaco e della maggioranza dei consiglieri comunali, mentre i rilievi regionali al PUG sono stati adottati solo con la D.G.R. del 2017. Tale successione temporale dimostra che il funzionario non è stato nominato per agevolare l’adeguamento del piano alle prescrizioni regionali. Inoltre, l’art. 11, comma 9, della L.R. n. 20/2001 attribuisce alla conferenza di servizi, e non al commissario, il compito di definire congiuntamente le modifiche necessarie, rendendo pertanto infondata la censura sulla presunta lesione della terzietà.
L’infondatezza del secondo motivo è stata affermata richiamando il consolidato principio secondo cui le scelte pianificatorie non richiedono una motivazione puntuale, essendo sufficiente il riferimento ai criteri generali e alla relazione di accompagnamento, salvo i casi di affidamento qualificato, di modificazione in zona agricola di aree intercluse o di sovradimensionamento degli standards. Il Collegio ha inoltre aderito all’orientamento che ritiene legittima la destinazione agricola di un’area inserita in contesto urbanizzato, potendo tale scelta rispondere a esigenze di governo del territorio e di tutela degli equilibri ambientali.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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