Dichiarazioni fuorvianti in gara e requisiti di capacità tecnica (TAR Puglia n. 456 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure ad evidenza pubblica, la presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti da parte di operatori economici non comporta automaticamente la loro esclusione dalla gara, ma determina tale effetto solo se la stazione appaltante ritenga motivatamente che le stesse siano tali da compromettere l’integrità e l’affidabilità del dichiarante. Nell’offerta tecnica, l’indicazione della percentuale del 100% di esecuzione di un servizio pregresso deve intendersi riferita alle sole categorie di opere espressamente indicate e per i relativi importi, e non all’intera opera, quando ciò risulti inequivocabile dalla scheda tecnica e dai certificati di regolare esecuzione prodotti. Il certificato di regolare esecuzione rilascia piena prova, facente fede fino a querela di falso, dei servizi in esso attestati, non potendosi disporre istruttoria integrativa in sua presenza.

Il Fatto

Il Comune di Lecce aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla realizzazione di un parcheggio interrato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione delle offerte, risultava aggiudicatario il raggruppamento capeggiato dalla società cooperativa controinteressata, mentre il raggruppamento ricorrente si classificava al secondo posto. Quest’ultimo, dopo l’accesso agli atti, aveva inviato alla stazione appaltante un’istanza di riesame, contestando il possesso dei requisiti di capacità tecnica in capo all’aggiudicatario e la presunta presenza di dichiarazioni fuorvianti nell’offerta tecnica, rimasta senza riscontro.

Il ricorrente aveva quindi impugnato l’aggiudicazione, deducendo la violazione degli artt. 1, 2, 5, 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 per non avere la Commissione escluso il raggruppamento aggiudicatario, che aveva indicato di aver svolto al 100% due servizi pregressi valutati per il merito tecnico, sebbene le proprie mandanti avessero in realtà realizzato solo una quota parte delle opere, con conseguente errore nella valutazione e nella attribuzione dei punteggi.

La Motivazione della Corte

Con ordinanza cautelare era stata già rilevata, in sede sommaria, l’insussistenza del fumus boni iuris, confermata integralmente dal Collegio all’esito del giudizio di merito. Il Tribunale ha scrutinato la documentazione versata in atti con riferimento ai due servizi pregressi dichiarati dall’aggiudicatario. In relazione al primo servizio, la scheda tecnica riportava espressamente le categorie di opere progettate dalla mandante, con i relativi importi, per un totale di euro 30.150.000,00 su un importo complessivo dell’opera di euro 75.000.000,00, con la precisazione del 100% di esecuzione limitatamente alle indicate categorie. Il certificato di regolare esecuzione confermava i dati dichiarati, escludendo ogni ambiguità idonea a indurre in errore la Commissione.

Con riferimento al secondo servizio, la scheda indicava puntualmente la tipologia dell’incarico, l’importo delle opere, le classi e categorie di lavorazione, nonché il 100% di esecuzione riferito alle opere e alle categorie attinenti all’appalto. Il Tribunale ha escluso ogni profilo di contraddittorietà tra l’indicazione dell’importo complessivo dell’opera e quello realizzato per le sole categorie dichiarate, trattandosi di una quota parte dell’intervento correttamente e chiaramente rappresentata. Ha altresì rilevato che l’indicazione della percentuale di effettivo apporto nel pregresso raggruppamento non era dovuta, non risultando provato che la mandante avesse eseguito il servizio quale componente di un’associazione temporanea.

Il Collegio ha precisato che la descrizione di caratteristiche di altre categorie di opere aveva il solo scopo di evidenziare il contesto progettuale in cui si inserivano le prestazioni direttamente svolte. Inoltre, con riguardo alla lamentata assenza di alcune attività specialistiche nella presentazione del servizio, ha osservato che la mancata indicazione di prestazioni non ritenute qualificanti non integrava una rappresentazione fuorviante. Ha infine richiamato il principio per cui le dichiarazioni false o fuorvianti non comportano automaticamente l’esclusione, ma solo se la stazione appaltante ritenga motivatamente che compromettano l’integrità e l’affidabilità del dichiarante.

Quanto all’istanza istruttoria volta a integrare la certificazione prodotta dalla controinteressata, il Tribunale l’ha ritenuta non necessaria, atteso che il certificato di regolare esecuzione è atto fidefacente fino a querela di falso e indica precisamente la tipologia dell’opera, la prestazione resa, l’importo totale e le categorie di lavorazioni. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.000,00 in favore delle parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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