Porto d’armi e frequentazioni controindicate: la prognosi di inaffidabilità resiste al sindacato (TAR Puglia n. 453 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al divieto di detenere armi e può essere riconosciuto solo a fronte della sicura affidabilità del richiedente. Il giudizio dell’Autorità di Pubblica Sicurezza ha natura prognostica e ampiamente discrezionale, potendo fondarsi anche su un quadro indiziario concreto e su considerazioni probabilistiche, senza che occorra la prova della commissione di reati. Le frequentazioni di soggetti controindicati e l’uso di sostanze stupefacenti sono elementi legittimamente valutabili ai fini della prognosi di inaffidabilità, che non richiede un giudizio di pericolosità sociale.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore di Lecce aveva respinto l’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché il preavviso di rigetto e la nota informativa della Questura. L’Amministrazione aveva fondato il diniego su una pluralità di circostanze, tra cui l’uso personale di sostanze stupefacenti, la frequentazione di soggetti controindicati e il precedente rigetto di un’analoga istanza. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 10 e 24 della legge n. 241/1990, la carenza istruttoria e il travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama il quadro normativo di riferimento, ricordando che il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975. La giurisprudenza, in linea con la Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il giudizio dell’Autorità di Pubblica Sicurezza sia ampiamente discrezionale e possa condurre al diniego anche in assenza di un giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficiente la mancanza di affidabilità alla detenzione delle armi.

Il Collegio osserva che l’attività di polizia preventiva non è vincolata a ricercare la prova della commissione di reati, potendo il giudizio di inaffidabilità fondarsi su un quadro indiziario concreto, come nel caso di specie. Le valutazioni dell’Amministrazione non erano generiche, ma si riferivano a una pluralità di fatti succedutisi nel tempo, anche recenti, e risultavano supportate da un’istruttoria completa sulla situazione attuale del soggetto.

In particolare, il TAR valorizza la nota informativa della Questura che aveva analiticamente indicato le circostanze di tempo e di luogo di otto controlli effettuati tra il 2020 e il 2024, in cui il ricorrente era stato fermato in compagnia di persone controindicate. Tali frequentazioni, anche se non penalmente sanzionabili, costituiscono elementi legittimamente valutabili ai fini della prognosi di non affidamento, potendo esprimere una capacità di abuso dell’arma. La valutazione discrezionale dell’Autorità, ove congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità se non per illogicità o arbitrarietà. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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