Ottemperanza per inadempimento della Regione, onere di prova del pagamento a carico dell’Amministrazione inottemperante (TAR Basilicata n. 202/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112-115 cod. proc. amm., l’Amministrazione intimata che non si costituisca non assolve all’onere di provare l’avvenuto pagamento, parziale o integrale, del titolo esecutivo giudiziale. Il perdurare dell’inottemperanza costituisce quindi dato incontestato, legittimando l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato. Il giudice dell’ottemperanza può altresì nominare sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, ponendo il relativo compenso a carico dell’Amministrazione inadempiente, e condannare la stessa al pagamento delle spese processuali, comprensive in modo omnicomprensivo delle spese accessorie successive alla sentenza azionata.
Il Fatto
In seguito ai danni riportati dall’automobile per l’attraversamento della strada da parte di un gruppo di cinghiali, il conducente proponeva azione risarcitoria dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro, che condannava la Regione Basilicata al pagamento di una somma in favore del danneggiato, oltre interessi, e del compenso professionale in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La sentenza, divenuta giudicato, veniva notificata alla Regione, che non provvedeva al pagamento. I creditori proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza, allegando il titolo esecutivo e la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. attestante il passaggio in giudicato. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, riscontrando la decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997, e la regolare produzione della certificazione richiesta dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la Regione Basilicata, non costituendosi, non aveva assolto all’onere di provare l’avvenuto adempimento, parziale o integrale, richiamando sul punto il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12533/2001. Il mancato assolvimento di tale onere ha reso incontestato il perdurare dell’inottemperanza alla corresponsione delle somme indicate nel titolo esecutivo.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Potenza o di un funzionario delegato, determinando il compenso in € 500,00, a carico della parte intimata.
Quanto alla liquidazione delle spese a favore del difensore antistatario, il Tribunale ha applicato i criteri di cui all’art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, precisando che l’IVA e la CPA, in regime di sospensione fino al pagamento dell’imponibile, vanno calcolate anche sugli interessi legali, dovuti indipendentemente dalla messa in mora, come affermato dai precedenti richiamati. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico della Regione soccombente, con la precisazione che le stesse ricomprendono in modo omnicomprensivo tutte le spese accessorie e i compensi professionali relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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