Ottemperanza e sopravvenienze normative: la proroga delle concessioni demaniali non è coperta da giudicato (TAR Puglia n. 439 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accerta il diritto del concessionario alla prosecuzione del rapporto sino al termine fissato da una legge-provvedimento (nella specie, l’art. 1, commi 682 ss., legge n. 145/2018) ha efficacia meramente ricognitiva del precetto normativo vigente, non attribuendo una posizione di vantaggio immutabile. Nei rapporti di durata, il giudicato non spiega effetti preclusivi rispetto alle sopravvenienze normative e fattuali che incidano sul rapporto, modificandone il regolamento. Gli atti con cui l’ente locale adegua la durata delle concessioni alle sopravvenienze hanno natura meramente ricognitiva e non provvedimentale, con la conseguenza che non sono soggetti alle garanzie partecipative né al regime dell’autotutela.
Il Fatto
La società, titolare di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, aveva ottenuto dal TAR Puglia, Sez. I di Lecce, la sentenza n. 493 del 2021 che riconosceva la fondatezza della pretesa alla proroga del titolo sino al 31 dicembre 2033, ai sensi dell’art. 1, commi 682 ss., legge n. 145/2018.
A seguito delle sopravvenienze normative e delle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 2021, il Comune di Fasano, con delibera di Giunta n. 465 del 29 dicembre 2023, aveva modificato il termine di validità delle concessioni dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2024. La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, deducendo la violazione del giudicato e chiedendo la declaratoria di nullità e/o l’annullamento della delibera comunale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato il ricorso, escludendo che la sentenza azionata in ottemperanza avesse attribuito alla ricorrente una posizione di vantaggio definitiva e insensibile alle modifiche legislative. La materia della durata delle concessioni demaniali marittime è stata disciplinata da successive leggi-provvedimento, ossia atti normativi che conformano direttamente i rapporti concessori in essere senza l’intermediazione amministrativa. Ne deriva che le delibere comunali adottate in materia hanno natura meramente ricognitiva.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di un rapporto di durata, il giudicato sugli aspetti relativi allo svolgimento futuro del rapporto — quale la scadenza — non è idoneo a impedire l’operatività delle sopravvenienze di fatto o di diritto che ne modifichino il contenuto, citando sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 1267 del 2012.
La Corte ha quindi rilevato che la proroga ex legge n. 145/2018 è stata superata da successivi interventi del legislatore e che la disciplina vigente è oggi contenuta nell’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, che espressamente si applica anche alle concessioni “in essere” sulla base di proroghe disposte ai sensi della legge n. 145/2018.
Il motivo subordinato, relativo alla mancata applicazione del differimento di un anno introdotto dal d.l. n. 198/2022, convertito con legge n. 14/2023, è stato dichiarato superato dall’intervenuta proroga delle concessioni al 30 settembre 2027 disposta dal Comune con deliberazione consiliare n. 311/2025. Con la conseguente reiezione anche delle censure concernenti l’autotutela e le garanzie partecipative, trattandosi di atto privo di natura provvedimentale. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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