Diniego di permesso di costruire per mantenimento annuale di struttura balneare: atto dovuto in assenza di autorizzazione paesaggistica (TAR Puglia n. 424 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opere realizzate su area demaniale, il rilascio del permesso di costruire per il mantenimento annuale di una struttura balneare costituisce atto dovuto qualora difetti il presupposto dell’autorizzazione paesaggistica. La nuova istanza edilizia, avente a oggetto le medesime opere già ritenute non assentibili dall’autorità preposta alla tutela del paesaggio, non può determinare la riattivazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica conclusosi con esito negativo. Le opere realizzate successivamente al diniego paesaggistico non valgono a modificare le valutazioni di competenza dell’amministrazione, riferite alle specifiche esigenze di tutela del territorio, e non possono essere accomunate a quelle preesistenti già autorizzate con vincolo di stagionalità. In assenza dell’autorizzazione paesaggistica, il diniego del titolo edilizio è legittimo e non richiede una rinnovata istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale per una struttura balneare, presentava al Comune una domanda di permesso di costruire per il mantenimento annuale del manufatto, corredata da istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata. L’amministrazione comunale rigettava l’istanza richiamando il precedente diniego di autorizzazione paesaggistica del 2013, confermato dalla sentenza del TAR Lecce n. 1251 del 2017, e rilevando l’assenza di elementi di novità nel progetto presentato, la non compatibilità con il Piano Regionale delle Coste e la mancata indicazione dei servizi da fornire nel periodo invernale.
Avverso tale provvedimento la società proponeva ricorso, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, tra cui la mancata attivazione del procedimento di cui agli artt. 20 del d.P.R. n. 380/2001 e 11 del d.P.R. n. 31/2017, la contraddittorietà della motivazione e l’inapplicabilità delle norme tecniche del Piano Regionale delle Coste ai manufatti preesistenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro procedimentale, evidenziando come la sentenza n. 1251 del 2017 avesse confermato la legittimità del diniego di autorizzazione paesaggistica, fondato sulla necessità di salvaguardare un territorio caratterizzato da litorale sabbioso, dune e pinete, il cui pregiudizio sarebbe derivato dalla permanenza di manufatti costituenti ingombro stabile. Il successivo giudizio di appello si era concluso con l’annullamento senza rinvio per sopravvenuta carenza di interesse, senza riformare il tessuto motivazionale della sentenza di primo grado.
La nuova istanza di mantenimento annuale, avente a oggetto le medesime opere già ritenute non assentibili, non poteva comportare la riattivazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica. Il Collegio ha recepito e reiterato le motivazioni della precedente sentenza, ritenendole condivisibili, e ha sottolineato come l’unica differenza tra le due istanze fosse rappresentata dalle opere successivamente realizzate dalla ricorrente, le quali non valgono a modificare le valutazioni di competenza dell’amministrazione comunale in ordine alla tutela del paesaggio.
Tali opere difformi, realizzate senza titolo, non potevano essere accomunate a quelle preesistenti, già autorizzate con vincolo di stagionalità. Esse, pertanto, non solo non giustificavano il mantenimento annuale ma aggravavano la situazione di illiceità, confermando la correttezza dell’operato comunale.
Da ciò il Collegio ha tratto la conclusione che, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, il diniego del permesso di costruire si configura quale atto dovuto, non essendo necessario un rinnovato esame istruttorio delle ragioni ostative già emerse in precedenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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