VIA e silenzio assenso del Ministero della Cultura: annullato il diniego del MASE (TAR Puglia n. 416 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui all’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 ha natura perentoria. L’obbligo dell’Amministrazione procedente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso non viene meno per l’inerzia di altre Amministrazioni coinvolte, come il Ministero della Cultura. In tali ipotesi, trova applicazione l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis l. n. 241/1990, da coordinare con il potere sostitutivo dell’art. 25, comma 2-quater, d.lgs. n. 152/2006. Ne consegue che l’Amministrazione non può denegare il provvedimento di VIA sulla base della mancata acquisizione del parere di un’Amministrazione che sia rimasta inerte oltre i termini, quando l’istruttoria risulti completa e il parere tecnico favorevole sia già stato acquisito.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso avverso il diniego opposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) alla sua istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un progetto per un impianto agrivoltaico di notevole potenza e alle opere di connessione alla rete, insistente sul territorio di più comuni pugliesi. Il diniego era fondato sull’assunto della mancata acquisizione del parere di competenza del Ministero della Cultura. La ricorrente chiedeva altresì l’accertamento della formazione del silenzio assenso su tale atto di assenso, ex art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 e art. 17-bis l. n. 241/1990.

Nel giudizio, celebrato con rito abbreviato ex art. 60 c.p.a., si costituivano le Amministrazioni statali resistenti, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e contestando, nel merito, il richiamo all’istituto del silenzio assenso, sostenendo la sola percorribilità del potere sostitutivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso l’eccezione di inammissibilità, rilevando come la declaratoria di improcedibilità non precluda la riproposizione del giudizio e la possibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito sulla domanda. Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato.

Richiamata l’unanime giurisprudenza sul perdurare dell’obbligo del MASE di pronunciarsi sull’istanza di VIA anche in presenza di ritardi o inerzie degli altri soggetti coinvolti, la sentenza dà atto della natura perentoria dei termini procedimentali, come espressamente sancito dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006. Tale qualificazione impone all’Amministrazione procedente di concludere il procedimento, non potendo l’inerzia di un’Amministrazione diversa risolversi in un pregiudizio per l’istante.

Sul rapporto tra il procedimento di VIA e l’assenso del Ministero della Cultura, il Tribunale aderisce all’orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis l. n. 241/1990 ai procedimenti pluristrutturati. Il silenzio dell’Amministrazione interpellata è equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo. La portata generale del paradigma dell’art. 17-bis non può essere revocata in dubbio, quale che sia l’Amministrazione coinvolta e la natura del procedimento.

Nel caso di specie, la dinamica procedimentale descritta evidenziava come la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avesse già espresso parere favorevole con schema di provvedimento di compatibilità ambientale e come il Ministero della Cultura fosse rimasto inerte per circa quattro mesi dalla trasmissione di tale schema, senza esprimere alcun atto di assenso o dissenso. Il Collegio ha pertanto giudicato illegittimo il diniego opposto dal MASE, fondato esclusivamente sulla mancata acquisizione di un parere ormai formatosi per silenzio assenso.

Quanto al richiamo della difesa erariale al potere sostitutivo di cui all’art. 25, comma 2-quater, d.lgs. n. 152/2006, la sentenza chiarisce che tale disposizione e l’art. 17-bis l. n. 241/1990 sono applicabili anche in combinazione tra loro. Escludere l’operatività del silenzio in favore del solo potere sostitutivo renderebbe privo di senso il richiamo dell’art. 17-bis, comma 3, che estende gli effetti del silenzio anche alle Amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico-culturale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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