Le scelte urbanistiche non necessitano di motivazione puntuale salvo affidamento qualificato (TAR Puglia n. 415 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte pianificatorie non richiedono una motivazione puntuale che ponga in comparazione gli interessi pubblici perseguiti dall’ente pianificatore con quelli confliggenti dei privati, essendo sufficiente l’espresso riferimento ai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell’impostazione del piano. Una motivazione “rinforzata” è necessaria soltanto in presenza di affidamento qualificato del privato, di modificazione in zona agricola di un’area limitata interclusa da fondi edificati o di sovradimensionamento degli standard. Le scelte urbanistiche non sono condizionate dalle previsioni edificatorie del previgente strumento urbanistico, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla non reformatio in peius. L’azzeramento della capacità edificatoria di aree agricole costituisce legittimo esercizio della discrezionalità pianificatoria ove idoneo a conseguire il controllo positivo di compatibilità regionale.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria in Arnesano di un suolo agricolo che, nel previgente strumento urbanistico, era dotato di capacità edificatoria. Il nuovo PUG, approvato in via definitiva dal Commissario ad acta nominato a seguito dell’astensione del Sindaco e della maggioranza dei consiglieri comunali, ha classificato l’area come “contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico”, privandola di ogni capacità edificatoria. La società ha impugnato gli atti del procedimento di approvazione, deducendo la violazione dei principi di terzietà dell’azione amministrativa e l’eccesso di potere per travisamento e illogicità, sostenendo che la Regione non aveva imposto l’azzeramento della edificabilità e che la conferenza di servizi avrebbe dovuto limitarsi ad adeguare il piano alle osservazioni regionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha assorbito l’eccezione di inammissibilità per genericità, esaminando il merito delle censure. Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa carenza di terzietà del commissario ad acta, il TAR osserva che la nomina del funzionario regionale risale al 2014, mentre i rilievi regionali di non compatibilità sono del 2017: il PUG sottoposto al controllo negativo era stato già approvato con il coinvolgimento del commissario, circostanza che esclude il sospetto di una nomina finalizzata a un facile adeguamento alle prescrizioni regionali.
La Corte chiarisce inoltre che, ai sensi dell’art. 11, comma 9, L.R. Puglia n. 20/2001, non sussiste uno “scontro” tra Comune e Regione: è la conferenza di servizi, nel principio di co-pianificazione, a definire congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo. L’utilizzo dell’espressione “modifiche necessarie” rende evidente che l’adeguamento alle osservazioni regionali non sia una modalità derogabile, bensì l’unica via per superare la delibera di non compatibilità.
Con riferimento al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, il TAR richiama il consolidato principio secondo cui la destinazione delle singole aree non necessita di apposita motivazione, potendosi evincere dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano, salvo che ricorrano particolari situazioni di affidamento qualificato del privato, come convenzioni di lottizzazione, accordi con il Comune o giudicati di annullamento di titoli edilizi. Nel caso di specie non emergono situazioni di affidamento tutelato: la società vantava soltanto una generica aspettativa alla conservazione della precedente vocazione edificatoria.
Quanto alla scelta di azzerare la capacità edificatoria, il Collegio la ritiene esente da macroscopica illogicità: la delibera regionale aveva individuato obiettivi generali di tutela paesaggistica e le amministrazioni in sede di co-pianificazione hanno legittimamente individuato nella soppressione dell’edificabilità la misura idonea a conseguirli. Si verte, pertanto, in determinazioni di discrezionalità tecnica non sindacabili dal giudice amministrativo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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