Inammissibilità del ricorso per carenza di specificità e limiti del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali in materia di VIA (TAR Marche n. 952 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che richiami un parere di segno contrario alle risultanze del procedimento di VIA, senza dedurre specifiche censure avverso le valutazioni dell’Amministrazione, è inammissibile per carenza di specificità ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. proc. amm. Le valutazioni tecnico-discrezionali espresse in sede di valutazione di impatto ambientale sono sindacabili dal giudice amministrativo esclusivamente in presenza di macroscopiche illogicità o di travisamenti dei fatti, non potendo la discrezionalità tecnica essere sostituita da quella del giudice. La località non delimitata come centro abitato ai sensi del codice della strada non rileva per il computo delle distanze minime dalla discarica.
Il Fatto
La società controinteressata, con istanza del 2019, chiedeva alla Provincia il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) per l’ampliamento di una discarica per rifiuti non pericolosi mediante la realizzazione di una nuova vasca. Il procedimento si concludeva favorevolmente in conferenza di servizi, nonostante le osservazioni contrarie del Comune ricorrente. Il PAU veniva poi rilasciato nel 2022.
Il Comune di Appignano del Tronto impugnava il provvedimento deducendo quattro motivi: la vicinanza di un edificio sensibile, l’errata nozione di centro abitato per il calcolo delle distanze, la contraddittorietà con il parere dell’ATA Rifiuti e l’inadeguatezza delle valutazioni tecnico-discrezionali in materia di inquinamento e profili sanitari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha respinto il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla vicinanza di una comunità terapeutica, il Collegio ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta una modifica non sostanziale del progetto che recepiva il trasferimento della struttura.
Il secondo motivo è stato disatteso richiamando le statuizioni già rese in sede cautelare: la località indicata dal ricorrente, non essendo delimitata come centro abitato ai sensi del codice della strada, non poteva essere considerata tale ai fini del computo delle distanze di cui alla tabella del piano regionale di gestione dei rifiuti. Il Tribunale ha confermato il proprio precedente orientamento sul punto.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità, in quanto il richiamo al parere dell’ATA si limitava ad evidenziare un contrasto con il precedente procedimento di VIA senza articolare specifiche censure avverso le valutazioni dell’Amministrazione.
Quanto al quarto motivo, il Collegio ha ribadito che le valutazioni tecnico-discrezionali in materia ambientale possono essere sindacate solo per macroscopiche illogicità o travisamenti, non esposti dal ricorrente. Le emissioni odorigene erano state compiutamente esaminate dall’ARPAM, il cui parere favorevole aveva ritenuto accettabili i valori; la valutazione di impatto ambientale aveva considerato anche gli apporti degli impianti esistenti e di quelli in progetto. Quanto agli aspetti sanitari, la ASUR, regolarmente invitata, non aveva espresso motivi ostativi e il sindaco del Comune capoluogo aveva reso parere favorevole.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite per la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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