Pianificazione urbanistica e discrezionalità sul regime edificatorio delle aree agricole: il difetto di motivazione non sussiste se la scelta recepisce le prescrizioni di co-pianificazione in modo non irragionevole (TAR Puglia n. 402 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte pianificatorie non richiedono una motivazione puntuale e puntiforme (cd. “polverizzazione della motivazione”), essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento o ai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano, salvo che ricorrano particolari situazioni generatrici di affidamenti qualificati in capo al privato. La generica aspettativa alla conservazione o al miglioramento della destinazione edificatoria impressa da un previgente strumento urbanistico non è tutelata: il nuovo piano può legittimamente azzerare la capacità edificatoria di un’area agricola, senza bisogno di una motivazione specifica, quando la misura costituisca una modalità non irragionevole per adeguarsi alle prescrizioni regionali emerse in sede di conferenza di co-pianificazione ed espressamente finalizzate al superamento della delibera di non compatibilità. In tal caso la determinazione, espressione di discrezionalità tecnica, è insindacabile dal giudice amministrativo in assenza di errori di fatto o di macroscopica irrazionalità. La circostanza che il commissario ad acta, nominato per l’approvazione del piano, sia un funzionario regionale non integra di per sé un vizio di imparzialità, alla luce del meccanismo legale di co-pianificazione.

Il Fatto

Una società, proprietaria di un suolo in Comune di Arnesano, censito al foglio 12, p.lle 29 e 91, classificato come agricolo dal previgente strumento urbanistico ma dotato di capacità edificatoria, impugnava gli atti del procedimento di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, che aveva invece riclassificato l’area come “contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico”, senza alcuna capacità edificatoria. Il procedimento, avviato a seguito dell’astensione del sindaco e di tredici consiglieri su diciassette, era stato portato a compimento da un commissario ad acta, funzionario regionale, nominato con D.G.R. n. 2770 del 22 dicembre 2014. Il ricorrente deduceva tre motivi di censura: violazione dei principi di terzietà e imparzialità per il coinvolgimento del funzionario regionale; eccesso di potere per travisamento, sviamento e illogicità manifesta, per avere la conferenza di servizi eliminato ogni capacità edificatoria pur in assenza di un’espressa prescrizione regionale in tal senso, in violazione dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001. Si costituivano il Comune e la Soprintendenza, eccependo l’infondatezza e l’improcedibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, assorbendo l’eccezione di genericità sollevata dal Comune. Quanto al primo motivo, ha rilevato come la nomina del commissario ad acta, avvenuta nel 2014, fosse cronologicamente anteriore ai rilievi regionali di non compatibilità del piano (D.G.R. del 12 dicembre 2017), ciò che escludeva in radice il sospetto di un disegno volto a precostituire un esito favorevole alla Regione. La Corte ha poi richiamato il disposto dell’art. 11, comma 9, L.R. n. 20/2001, che attribuisce alla conferenza di servizi, nel rispetto del principio di co-pianificazione, il compito di definire congiuntamente le “modifiche necessarie” ai fini del controllo positivo: il meccanismo legale, implicando il coinvolgimento di più amministrazioni, esclude che il commissario possa determinare da sé l’esito delle decisioni.

Quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, il Tribunale ha richiamato il consolidato principio per cui le scelte pianificatorie non richiedono motivazione puntuale, salvo che ricorrano specifiche evenienze (convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicati di annullamento di titoli edilizi, modificazione in zona agricola di un’area interclusa o sovradimensionamento degli standards). Nessuna di queste evenienze ricorreva nel caso di specie: la società non aveva alcun affidamento qualificato alla conservazione della capacità edificatoria. La Corte ha quindi valutato la misura contestata come una modalità astrattamente e concretamente idonea a ottenere il controllo positivo della Regione, non inficiata da macroscopica illogicità o irragionevolezza, e come tale insindacabile dal giudice amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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