Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel giudizio sul Canone Patrimoniale (TAR Puglia, n. 401 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso determina l’improcedibilità dello stesso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando non residui alcun interesse alla definizione nel merito. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prescinde da ogni valutazione nel merito delle censure proposte, essendo il giudizio condizionato dalla permanenza dell’interesse strumentale alla rimozione dell’atto impugnato. La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando l’Amministrazione resistente non abbia manifestato opposizione alla relativa richiesta formulata dalla parte ricorrente, sussistendo giusti motivi di equità.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede staccata di Lecce, il Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, approvato con Delibera di C.C. n. 65 del 26.03.2021, nonché la Delibera di G.M. n. 75 del 29.03.2021 recante l’approvazione dei coefficienti per la determinazione delle tariffe, limitatamente ai numerosi articoli indicati in epigrafe. Il Comune di Lecce si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Con memoria depositata in data 6 marzo 2026, la parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha rilevato che, alla luce della memoria depositata dalla parte ricorrente e della mancata opposizione dell’Amministrazione resistente alla richiesta di declaratoria di improcedibilità, non residuava alcun interesse alla decisione del ricorso nel merito. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, proveniente dalla stessa parte che aveva proposto l’impugnazione, ha privato il giudizio della sua funzione strumentale alla tutela della posizione giuridica fatta valere.
Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che non era necessario procedere all’esame delle censure proposte avverso il Regolamento comunale. Tale esito processuale prescinde dalla fondatezza o meno delle doglianze, concentrandosi esclusivamente sulla persistenza dell’interesse alla rimozione degli atti impugnati. La pronuncia di rito assorbe ogni questione relativa alla legittimità della disciplina regolamentare del Canone Patrimoniale, non essendo più richiesta una decisione sul merito della controversia.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando la circostanza che l’Amministrazione resistente non aveva manifestato opposizione alla richiesta di compensazione formulata dalla parte ricorrente. Tale elemento ha integrato il presupposto dei giusti motivi richiesti dall’art. 92 cod. proc. amm. per derogare al principio di soccombenza, non potendo ravvisarsi una parte interamente soccombente in un esito processuale determinato da una sopravvenienza fattuale non riconducibile al comportamento processuale delle parti.
Nota della Redazione
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