Sanzione per inottemperanza alla demolizione: applicabile la disciplina sopravvenuta se l’ordine è successivo alla sua entrata in vigore (TAR Puglia n. 395 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, la disciplina di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, introdotta dall’art. 17, comma 1, della legge n. 164/2014, si applica alle fattispecie in cui l’ordine di demolizione sia stato emanato successivamente all’entrata in vigore della norma. La sanzione non può essere irrogata solo nel caso in cui il termine di 90 giorni per ottemperare sia già decorso prima di tale entrata in vigore. L’accertamento dell’inottemperanza, se successivo all’ordine, non rileva ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 18.500,00 per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione di un immobile abusivo. L’ordine di demolizione era stato emanato nel 2016, mentre l’inottemperanza era stata accertata nel medesimo anno. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, rigettando tutte le censure proposte. Quanto al difetto di giurisdizione, ha affermato che le controversie relative all’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia edilizia appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sulla omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ha chiarito che la notifica dell’ordine di demolizione e il successivo accertamento dell’inottemperanza soddisfano l’interesse partecipativo protetto dall’art. 7 della legge n. 241/1990.
Nel merito, la sentenza richiama il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 16 dell’11/10/2023, secondo cui la sanzione non può essere applicata a chi, prima dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014, abbia già lasciato decorrere inutilmente il termine di 90 giorni. Tale principio, operando a contrario, conferma l’applicabilità della sanzione nel caso in cui, come nella specie, l’ordine di demolizione sia successivo all’entrata in vigore della norma che ha introdotto la sanzione.
Quanto all’entità della sanzione, il TAR ha ritenuto la determinazione del Comune non irragionevole né sproporzionata, considerata l’entità dell’opera abusiva (immobile residenziale allo stato rustico di circa mq. 165,00) e la conformità al regolamento comunale, che prevede per tali interventi una sanzione di Euro 17.000,00. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Nota della Redazione
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