Illegittima l’autovalutazione di non assoggettabilità al vincolo paesaggistico da parte del SUAP (TAR Puglia n. 126 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica preliminare demandata all’Amministrazione procedente nell’ambito del procedimento autorizzatorio semplificato per interventi soggetti a vincolo paesaggistico attiene esclusivamente alla riconducibilità dell’opera all’allegato B del d.P.R. n. 31/2017 e non può estendersi fino alla valutazione di non trasmissibilità dell’istanza all’autorità preposta alla tutela del vincolo. Il sistema delineato dall’art. 11, commi 3, 5, 6 e 7, d.P.R. n. 31/2017 postula pur sempre l’acquisizione del parere obbligatorio dell’autorità paesaggistica, la cui competenza non viene compressa dalla concentrazione procedimentale facente capo allo sportello unico.
Il Fatto
La parte ricorrente, proprietaria di un terreno, chiedeva al Responsabile SUAP del Comune di Maruggio il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e del permesso di costruire per l’installazione di un piccolo impianto balneare in precario. L’Amministrazione rigettava l’istanza, rifiutando di trasmettere la pratica agli uffici competenti ed esprimendo valutazioni di merito, edilizie e paesaggistiche, ritenute non di propria competenza, e respingeva altresì la successiva istanza di accesso agli atti.
Avverso tali provvedimenti la parte ricorrente proponeva ricorso, deducendo l’incompetenza dello SUAP a valutare la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici in assenza del parere dell’autorità preposta. Veniva altresì presentata domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris con riferimento al primo motivo di ricorso, il cui accoglimento avrebbe comportato l’assorbimento delle ulteriori censure ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015.
Il Collegio ha precisato che, dall’esame dell’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 31/2017, la verifica preliminare demandata all’Amministrazione procedente — nella specie il Comune, tramite il procedimento facente capo allo SUAP — attiene esclusivamente alla riconducibilità dell’opera all’allegato B del decreto, ossia alla sua assoggettabilità al regime autorizzatorio semplificato. Tale verifica non può spingersi fino alla valutazione di non trasmissibilità dell’istanza all’autorità preposta alla tutela dell’interesse paesaggistico, stante la natura e la portata del vincolo gravante sull’area.
Il sistema procedimentale, come congegnato dai commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 11, postula infatti la necessità del parere obbligatorio dell’autorità paesaggistica. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza, secondo cui il procedimento SUAP costituisce “una sorta di procedimento dei procedimenti”, basato sulla concentrazione in una sola struttura delle responsabilità procedimentali, ma non implica il venir meno delle distinte competenze e responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 2974 del 2025; Corte cost. n. 376 del 2002).
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza alla luce del pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente, stante l’approssimarsi della stagione estiva. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta, disponendo il riesame del provvedimento impugnato nel termine di sessanta giorni, con fissazione dell’udienza pubblica di merito per il mese di aprile 2027 e statuizione di nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione delle controparti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.