Il modello di offerta non integra la lex specialis e non legittima l’esclusione (TAR Puglia n. 123 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica, l’interpretazione della lex specialis deve privilegiare il criterio letterale e sistematico, attribuendo alle clausole il significato immediatamente evincibile dal tenore delle parole, senza che l’attività ermeneutica assuma funzione integrativa. Lo schema o modello fac simile di offerta allegato al bando non costituisce parte integrante della lex specialis, ma strumento per facilitare la partecipazione; eventuali ambiguità in esso contenute non possono fondare l’esclusione del concorrente, poiché, ove il dubbio interpretativo residui, soccorre il principio del favor partecipationis.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella procedura per l’affidamento dei servizi tributari di un Comune, era stata esclusa dalla gara cui aveva partecipato per l’asserita erroneità dell’offerta economica. La stazione appaltante, dopo un parere precontenzioso dell’A.n.a.c. reso ai sensi dell’art. 220 del d.lgs. n. 36 del 2023, non vi si era conformata, confermando l’esclusione e aggiudicando il servizio alla controinteressata con un provvedimento del 16.01.2026.
La ricorrente ha impugnato l’esclusione e l’aggiudicazione, chiedendone la sospensione e la propria riammissione in gara.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris. La lettura dell’art. 8, lett. a), del disciplinare rivela che i ribassi dovevano essere effettuati per ciascun aggio massimo previsto per i diversi servizi, con punteggi da sommare sino a un massimo di 20 punti totali. La stessa formula di gara precisava che il ribasso era offerto in relazione al singolo servizio.
L’ambiguità ermeneutica che aveva condotto all’esclusione derivava esclusivamente dal modello fac simile di offerta economica allegato al disciplinare. Sul punto, il Collegio ha richiamato il principio per cui tale modello non è parte integrante della lex specialis e l’art. 82 del d.lgs. n. 36 del 2023 ne conferma l’estraneità alla documentazione di gara, essendo uno strumento meramente agevolativo della partecipazione. Le deviazioni dal modello vanno quindi valutate caso per caso, senza che esse possano automaticamente integrare una causa di esclusione.
In ogni caso, anche volendo considerare rilevante l’ambiguità, il consolidato principio del favor partecipationis avrebbe imposto di preferire l’interpretazione della lex specialis più favorevole all’ingresso dei concorrenti, non certo l’esclusione. Il Tribunale ha disposto il riesame del provvedimento impugnato, assegnando all’Amministrazione un termine di sessanta giorni e fissando l’udienza pubblica di merito.
Nota della Redazione
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