Transito del personale militare non idoneo e sede di prima assegnazione tra esigenze funzionali e onere motivazionale (TAR Puglia n. 356 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, riesercitando il proprio potere, adotta un nuovo atto che sostituisce integralmente quello impugnato, non meramente confermativo, con la conseguenza che l’interesse della parte si trasferisce all’impugnazione del provvedimento sopravvenuto. In materia di transito del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, la determinazione della sede di prima assegnazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità, ancorata alle prioritarie esigenze funzionali della Forza Armata di ripianare le carenze organiche. Le ipotesi derogatorie — ivi incluse le documentate e gravi situazioni sanitarie personali — configurano mere facoltà dell’amministrazione, che può compararle con le suddette esigenze. L’atto di assegnazione della sede, assimilabile a un ordine connesso a esigenze organizzative interne, non richiede una particolare motivazione, pur restando soggetto all’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal transito di un militare della Marina Militare, giudicato non idoneo in modo permanente al servizio militare incondizionato ma idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Nell’ambito di tale procedimento, il militare richiedeva di transitare e impugnava la determinazione con cui l’amministrazione, respingendo la sua domanda relativa alla sede di prima assegnazione, lo destinava a Potenza, in Basilicata, anziché in una sede insistente nella regione di ultimo servizio.

In vista dell’udienza cautelare, l’amministrazione riesaminava la posizione e, con nuova determinazione, disponeva l’assegnazione del ricorrente presso il 3° Reparto Genio di Bari dell’Aeronautica Militare, invitandolo alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Avverso tale provvedimento il militare proponeva motivi aggiunti, lamentando nuovamente il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha anzitutto rilevato che la nuova determinazione del 17.07.2025 — intervenuta all’esito di una rinnovata istruttoria — non costituiva atto meramente confermativo della precedente, ma espressione di un nuovo esercizio di discrezionalità che superava l’atto originariamente impugnato, modificando la destinazione del trasferimento da Potenza a Bari. Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., posto che l’eventuale annullamento dell’atto sostituito sarebbe ormai inutile.

Quanto al merito dei motivi aggiunti, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento: l’art. 930 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), il D.M. 18 aprile 2002 e la Circolare del Ministero della Difesa n. 51229 del 25.07.2023, il cui Annesso 2 — applicabile al personale della Marina Militare — stabilisce che le esigenze funzionali di Forza Armata debbano considerarsi prioritarie, con assegnazione presso l’ente nel quale ripianare le carenze organiche del profilo professionale attribuito.

Il TAR ha quindi chiarito che le fattispecie derogatorie indicate nell’Annesso — incluse le “documentate e gravi situazioni sanitarie personali” — non impongono allo Stato Maggiore di discostarsi dal criterio generale, ma attribuiscono alla stessa amministrazione una facoltà, da esercitare comparando l’istanza con le prioritarie esigenze funzionali. Tale comparazione non è doverosa in presenza della sola dichiarazione di inidoneità della Commissione Medica.

Nella specie, il Collegio ha ravvisato un bilanciamento proporzionato degli interessi: la nuova sede di Bari è infatti collocata nella medesima regione di residenza (Puglia), a circa un’ora di auto dal comune di residenza (Taranto). La motivazione del provvedimento — che evidenzia l’esistenza di un unico posto disponibile in ambito Aeronautica Militare — è stata ritenuta coerente con i principi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, considerato che l’atto di assegnazione, in quanto stretto a esigenze organizzative interne, si caratterizza per un’attenuazione dell’onere motivazionale. Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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