Acquisto sanzionatorio ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e necessaria colpevolezza dell’inottemperante (TAR Abruzzo n. 51 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile e l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, presuppongono l’accertamento di elementi di colpevolezza in capo al soggetto inottemperante all’ordinanza di demolizione. La buona fede dell’interessato, desumibile dal comportamento complessivo tenuto dall’Amministrazione che abbia ingenerato un affidamento circa la sufficienza di una condotta satisfattiva diversa da quella demolitoria, esclude la colpevolezza e preclude l’adozione delle misure sanzionatorie. I rapporti tra soggetto pubblico e privato devono improntarsi ai principi di collaborazione e buona fede oggettiva ex art. 1 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune di Fossacesia accertava l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 13 del 22 novembre 2019, relativa al ripristino dello stato dei luoghi di un’area trasformata in posto auto scoperto. Con determina del 21 gennaio 2025, il Comune disponeva l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale e irrogava la sanzione pecuniaria di €20.000,00, trattandosi di zona gravata da vincolo.
Il ricorrente impugnava gli atti, deducendo la mancata notifica della comunicazione di avvio, l’assenza di avviso circa le conseguenze dell’inottemperanza, l’immotivata entità della sanzione e la carenza del presupposto della colpevolezza. Rilevava, in particolare, che il Comune stesso aveva ritenuto sufficiente, per l’esecuzione dell’ordinanza, la mera cessazione dell’uso dell’area a parcheggio, sospendendo anzi l’efficacia dell’ordinanza demolitoria. Si costituivano il Comune e la società controinteressata, insistendo per la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023, secondo cui l’acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria conseguenti all’inottemperanza all’ordinanza di demolizione possono essere disposte solo in presenza di elementi di colpevolezza in capo al soggetto inottemperante.
Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la sussistenza di tale presupposto, valorizzando il comportamento dell’Amministrazione: il Comune aveva inizialmente ritenuto che per eseguire l’ordinanza fosse sufficiente la cessazione dell’uso dell’area a parcheggio, senza necessità di rimuovere opere edilizie. Il privato aveva conseguentemente prodotto una variazione catastale, ma l’Agenzia delle Entrate aveva espresso un contrario avviso, ritenendo necessaria la rimozione delle opere funzionali al parcheggio. Il Comune aveva poi sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione con determina del 21 settembre 2023.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che, all’esito delle vicende contenziose, l’ordinanza cautelare n. 84 del 2025 aveva assegnato al privato un ulteriore termine di 90 giorni per eseguire la demolizione. Il ricorrente aveva presentato la prescritta c.i.l.a. per la rimozione e la relativa comunicazione di fine lavori, e il Comune aveva dato atto dell’avvenuto intervento con nota del 18 giugno 2025. La mancata ottemperanza nei termini di legge non era pertanto ascrivibile a colpa del ricorrente, ma era riconducibile alle contraddittorie indicazioni fornite dall’Amministrazione.
Il Collegio ha precisato che l’azione amministrativa deve conformarsi ai principi di collaborazione e buona fede oggettiva che improntano i rapporti tra soggetto pubblico e privato ex art. 1 della legge n. 241/1990, richiamando sul punto la giurisprudenza del TAR Lazio, sez. III-ter, n. 13650 del 2024. La contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione, che aveva ingenerato un legittimo affidamento nel privato, ha quindi determinato l’annullamento degli atti impugnati con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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